COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 26.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.1. Pol. MASTRATI – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 129 – AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE (GARA MASTRATI – RUFRAE DE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 26.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.1. Pol. MASTRATI – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 129 - AMMENDA E SQUALIFICA CALCIATORE (GARA MASTRATI - RUFRAE DEL 20.04.2010 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A - 13^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato, sentita la società ricorrente che ha avanzata espressa richiesta di audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La Pol. Mastrati ricorre avverso la sanzione della ammenda inflitta dal G.S. per i fatti verificatisi al termine della gara giocata il 20 aprile 2010, sostenendo che quanto riportato nel referto arbitrale non corrisponde a verità e che l'arbitro doveva identificare le persone che sostavano davanti agli spogliatoi. Riconosce però che qualche tifoso ha espresso il proprio disappunto verso il direttore di gara. Il Codice di Giustizia Sportiva riconosce al referto di gara ed ai supplementi di rapporto valore probatorio privilegiato e, relativamente al comportamento dei sostenitori, stabilisce che il procedimento relativo si svolge sulla base del rapporto degli ufficiali di gara (vedi art. 35 C.G.S.). La ricorrente, per quanto riguarda la squalifica del calciatore Valvona Mario, sostiene che nessun contatto fisico vi è stato tra costui ed il direttore di gara e che il calciatore ha usato solo "parole accese" verso l'arbitro mentre era a terra a seguito di un fallo non sanzionato commesso da un avversario. Ciò non trova conferma nel supplemento di referto dove l'arbitro riporta in modo preciso l'episodio della spinta subita con la spalla da parte del Valvona. Quanto sopra porta a ritenere che i fatti relativi sia alla sanzione della ammenda che alla squalifica del calciatore Valvona sono incontrovertibili e pertanto vanno sanzionati. E' invece possibile riconoscere una riduzione delle stesse tenuto conto che l'arbitro parla in modo generico di parole offensive e minacce sia da parte dei tifosi che del calciatore, non dando così modo di poter valutare la natura e la gravità delle stesse. P.Q.M. delibera di ridurre la sanzione della ammenda a carico della società Pol. Mastrati ad euro 80,00 e la sanzione della squalifica del calciatore Valvona Mario a tre giornate. Nulla per la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it