COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. DEFERIMENTO DI CAIMANO GIOVANNI, CAIMANO RAFFAELE E CAIMANO EUGENIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GS. RUFRAE VENAFRO La Commissio

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. DEFERIMENTO DI CAIMANO GIOVANNI, CAIMANO RAFFAELE E CAIMANO EUGENIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. GS. RUFRAE VENAFRO La Commissione Disciplinare, letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 22 marzo 2010 con i quali ha deferito CAIMANO Giovanni, Dirigente Accompagnatore, CAIMANO Raffaele e CAIMANO Eugenio, calciatori, e la società A.S.D. GS RUFRAE VENAFRO, in persona del Presidente pro-tempore, per i fatti verificatisi durante la gara di 2^ Categoria Girone A del Campionato 2008/2009 giocata il 23.11.2008 contro il Cerro al Volturno, ha convocato le parti per la riunione del 29 aprile 2010. Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il Sig. Giuseppe Gazzerro, attuale Presidente della società Rufrae, il Sig. Giovanni Caimano e l'Avv. Michele Cozzone nella sua qualità di difensore dei deferiti. Non sono presenti i Sigg. Caimano Raffaele e Caimano Eugenio, che, come riferito dai presenti, non sono intervenuti per impegni di lavoro. Il difensore chiede rinvio per poter proporre istanza di patteggiamento per tutti i deferiti. Il rappresentante della Procura Federale si oppone alla richiesta e chiede in via subordinata lo stralcio degli atti nei confronti dei fratelli Caimano da trattare alla prima udienza utile. Viene depositato accordo ex art. 23 del C.G.S. per Caimano Giovanni e per la società Rufrae che riporta le sanzioni concordate con la Procura Federale. La Commissione Disciplinare, in via preliminare rileva che ha trattato in data 10 febbraio 2009 il ricorso proposto il 27 gennaio 2009 dalla società Rufrae avverso la decisione del G.S. (C.U. n. 74 del 21 gennaio 2009) relativa ai fatti verificatisi il 23.11.2008 nella gara Rufrae - Cerro al Volturno, richiedendo ulteriori accertamenti alla Procura Federale sui fatti verificatisi e sospendendo ogni decisione in attesa dell'esito delle indagini. La documentazioni trasmessa dalla Procura Federale conferma che alla gara indicata ha partecipato il calciatore Caimano Raffaele, squalificato, al posto del calciatore Caimano Eugenio iscritto in distinta. Ciò porta a confermare la decisione del G.S. relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara per la società Rufrae con il punteggio di 0-3 a favore della società Cerro al Volturno, valutando le altre sanzioni alla luce del deferimento pervenuto dalla Procura Federale. L'accordo ex art. 23 C.G.S. depositato, ritenute congrue le sanzioni concordate, porta a sanzionare il Caimano Giovanni, dirigente accompagnatore nella gara in questione, e la società G.S. Rufrae nei limiti dell'accordo stesso. L'impedimento a comparire dei calciatori Caimano Raffaele e Caimano Eugenio, ritenuto valido, porta a stralciare gli atti per la valutazione del comportamento dei due per la trattazione in altra data. P.Q.M. RIGETTA il ricorso presentato dalla società G.S. Rufrae avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 74 del 21 gennaio 2009 relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, con conseguente ADDEBITO della tassa reclamo sul conto della società stessa DISPONE applicarsi al Sig. CAIMANO Giovanni la sanzione della inibizione per mesi quattro, come concordata con la Procura Federale e risultante nell'accordo ex art. 23 C.G.S. depositato, che va ridotta di trenta giorni per la sanzione inflitta dal G.S. e già scontata; DISPONE applicarsi alla società G.S. RUFRAE la sanzione della ammenda di euro 700,00, come concordata con la Procura Federale e risultante nell'accordo ex art. 23 C.G.S. depositato, che ingloba la sanzione di euro 200,00 inflitta dal G.S.; DISPONE lo stralcio degli atti del procedimento relativi ai calciatori CAIMANO Raffaele e CAIMANO Eugenio per la trattazione in data da stabilirsi.
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