COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: BARBOSA FABIANO NEVES, DE LAMEIDA RIOS LEONAM NAZARETH

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di: BARBOSA FABIANO NEVES, DE LAMEIDA RIOS LEONAM NAZARETH, SOARES NASCIMENOT, LEITE MARTINS ANANIA, ALMEIDA DO ROSARIO RONI, ASIS ROSA EDMAR, DOS SANTOS EDSON HILARIO, DOS SANTOS MENEZES BRAZ, FERNANDEZ APULO TARCIO, GUIMAAES FERNANDO RODRIG, MOSLANDZ OLEKSANDR, RAMOS DE MATOS DOUGLAS, TEXEIRA REINALDO, VALEDICR FERREIRA BENDITO, VASQUEZ MENDEZ LUIS EDOARDO per la violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 C.G.S. per avere disputato gare per la società AS LPT TORINO senza averne titolo in quanto non tesserati; GIUSEPPE MOLINARO E FRANCESCO BAELI, per la violazione dell’art.1, comma 1 C.G.S., anche in relazione all’art.10 commi 2 e 6 C.G.S. per avere ognuno sottoscritto una distinta di gara nella quale dichiaravano il regolare tesseramento dei giocatori in essa menzionati che partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, nonostante la quasi totalità dei medesimi non fosse regolarmente tesserata; SOCIETA’ AS LPT TORINO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.l4, comma 2. C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti e tesserato ovvero ai soggetti che comunque abbaino svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art.1, comma 5 , C.G.S. Con atto dell’26 aprile 2010 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i soggetti indicati nell’epigrafe del presente provvedimento per le violazioni ivi indicate per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità. All’udienza del 14 maggio 2010, avanti questa Commissione comparivano l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale, il sig. Francesco BAELI in proprio e quale Presidente della società AS LPT TORINO e l’avv. Giampaolo CALO per tutti i soggetti deferiti. Il Procuratore Federale ed il sig. Francecso BAELI, quale Presidente della società deferita, concordemente richiedevano, ai sensi dell’art.23 C.G.S., la applicazione alla società AS LPT TORINO della sanzione di 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva e della sanzione della ammenda di euro 2000,00 (duemila/00). Si procedeva, quindi, oltre per gli altri soggetti deferiti. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per ciascun giocatore deferito la sanzione della squalifica per anni due; per i due dirigenti, Giuseppe MOLINARO e Francesco BAELI, la sanzione della inibizione per anni due. La difesa si richiamava alle memorie difensive già prodotte (una per ciascun soggetto deferito) e, dopo aver rilevato la genericità ed imprecisione dei capi di incolpazione, concludeva chiedendo per i dirigenti il proscioglimento o la sanzione della inibizione non superiore al mese; per i giocatori il proscioglimento o la sanzione minima e comunque non superiore ad una giornata si squalifica. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto storico è accertato ed incontrovertibile. Tutti i giocatori deferiti hanno partecipato alle tre gare indicate nella parte motiva dell’atto di deferimento (Nuovo S.Giorgio – LPT Torino del 20.9.09, LPT Torino – Soccer Torino del 27.9.09, S. Giorgio Piossasco – LPT Torino del 3.10.09) senza averne titolo, così come i due dirigenti hanno sottoscritto le distinte delle predette gare (il Molinaro per le prime due, il Baeli per la terza). D’altra parte i fatti non sono contestati nemmeno dai soggetti deferiti i quali, però, sostengono di avere agito in assoluta buona fede e di non avere, quindi, alcuna responsabilità. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione difensiva sulla chiarezza e precisione delle contestazioni mosse ai deferiti: i fatti sono contestati in modo sufficientemente chiaro nella parte motiva dell’atto di deferimento dove si indicano con precisione le gare in questione ed in guisa da consentire l’esercizio del diritto di difesa nel modo più ampio possibile come, peraltro, dimostrato dalle 19 memorie difensive pervenute alla Commissione prima dell’udienza del 14 maggio 2010. Venendo al merito della questione non si ravvisano, nel caso che qui ci occupa, gli estremi della buona fede tale da esimere dalle responsabilità contestate. Al riguardo sia sufficiente osservare che trattasi di giocatori tutti extracomunitari per il cui tesseramento è necessario avere la comunicazione della Federazione dello Stato di appartenenza che nulla osta al tesseramento. Nel caso in esame si è agito senza attendere tale nullaosta e nessun pregio può avere la considerazione difensiva che si ignorava l’esistenza di tale disposizione (come emerge dalla documentazione prodotta in calce alla memoria difensiva 10.5.2010). Ciò detto, le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono però eccesive in ragione di precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale su casi analoghi (richiamate e prodotte dalla difesa ed anche dalla stessa Procura Federale), della giurisprudenza di questa Commissione ed anche della circostanza che le condotte in contestazione sono già state più volte sanzionate ancorché con riferimento ad altre sette diverse gare. Pertanto, la pena va commisurata in ragione di tutto quanto sopra detto. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art 23 C.G.S., applica alla società AS LPT TORINO, su concorde richiesta delle parti, la sanzione della penalizzazione di 4 punti da scontarsi nella presente stagione sportiva e della ammenda di euro 2000,00. Infligge a Giuseppe MOLINARI e Francesco BAELI la sanzione della inibizione sino al 31.10.2010. Infligge a BARBOSA FABIANO NEVES, DE LAMEIDA RIOS LEONAM NAZARETH, SOARES NASCIMENOT, LEITE MARTINS ANANIA, ALMEIDA DO ROSARIO RONI, ASIS ROSA EDMAR, DOS SANTOS EDSON HILARIO, DOS SANTOS MENEZES BRAZ, FERNANDEZ APULO TARCIO, GUIMAAES FERNANDO RODRIG, MOSLANDZ OLEKSANDR, RAMOS DE MATOS DOUGLAS, TEXEIRA REINALDO, VALEDICR FERREIRA BENDITO, VASQUEZ MENDEZ LUIS EDOARDO la sanzione della squalifica sino al 31.7.2010.
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