COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/3/2010 (prot. n.6260/1173Pf 10/MS/vdb) nei confronti di: 1)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 27 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 29/3/2010 (prot. n.6260/1173Pf 10/MS/vdb) nei confronti di: 1) Cristella Giuseppe 2) ASD Nuova Laterza per rispondere - il sig. Cristella Giuseppe Presidente della ASD Nuova Laterza della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al C.U. n.1 del 10/10/09, emesso all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore , sig. Di Venere Muzio; - ASD Nuova Laterza per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente. FATTO Con nota dell’8/2/2010 il Presidente del C.R. Puglia segnalava alla Procura Federale che, con decisione del Collegio Arbitrale presso la LND (pubblicata con Com. Uff. n.1 del 10/10/2009) la soc. ASD Nuova Laterza pur essendo stata condannata al pagamento della somma di €2.060,00 in favore dell’allenatore sig. Muzio Di Venere non aveva adempiuto a tale disposizione. Faceva quindi seguito il deferimento della suddetta società ASD Nuova Laterza alla Procura Federale ai sensi dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e dell’art.8 comma 9 del CGS. Disposte ed esperite dal collaboratore della Procura Federale, le relative indagini, con la succitata nota del 29/3/2010 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate, per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi. Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate dinanzi a se, per il giorno 17/5/2010 alla quale compariva per la Procura Federale l’avv. Giuseppe Monaco. Con comparivano benché regolarmente convocati, il sig. Cristella Giuseppe, nella qualità succitata e la soc. ASD Nuova Laterza. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale l’avv. Monaco per la Procura Federale così concludeva: - affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - al sig. Cristella Giuseppe Presidente dell’ASD Nuova Laterza l’inibizione di mesi sei; - alla soc. ASD Nuova Laterza la penalizzazione di due punti in classifica da scontrarsi nell’ambito della categoria di appartenenza, nella stagione sportiva 2010/2011. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita e dal comportamento del tutto inspiegabilmente assente dei deferiti, fondate si appalesano le violazioni contestate. Non v’è dubbio infatti che l’omesso versamento da parte della ASD Nuova Laterza di quanto dovuto all’allenatore sig. Muzio Di Venere (così come statuito dal Collegio Arbitrale il 10/10/2009 di cui al C. Uff. n.1 del 10/10/2009) concreta gli estremi della violazione dell’art.94/ter comma 13 delle NOIF a cui seguono le punizioni di cui all’art.8 comma 15 del CGS sia nei confronti della società (art.18 CGS) che del suo Presidente (art.19 CGS), dalla Commissione indicate nel dispositivo P.T.M. La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia delibera: - affermarsi la responsabilità del sig. Cristella Giuseppe ed infliggergli la sanzione della inibizione sino al 30/9/2010; - affermarsi la responsabilità dell’ASD Nuova Laterza ed infliggerle la sanzione di 1 punto in classifica, da scontrarsi nella stagione sportiva seguente 2010/2011.
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