COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE E DELLA SOCIETA’ ASD POL. SANVERESE. Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Terri

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE E DELLA SOCIETA’ ASD POL. SANVERESE. Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale: 1) il signor Giuseppe Caria, Presidente della società Pol. Sanverese, per rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38, comma 4 delle N.O.I.F. (inosservanza del divieto per i tecnici nel corso della stessa stagione agonistica, di svolgere alcuna attività per più di una Società) per aver consentito al signor Carlo Ignazio Deriu, quale tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico (matricola 42057) per la stagione sportiva 2009/2010, di svolgere l’attività di allenatore per la società Pol. Sanverese, partecipante al Campionato di 2^ Categoria, girone “E” – Sardegna- benchè il predetto Deriu risultasse tesserato, dal 14 settembre 2009, in qualità di calciatore della società A.C.D.Giovanile Milis partecipante al Campionato di 3^ Categoria, girone “F”, della Delegazione provinciale di Oristano; 2) La società A.S.D. Pol. Sanverese per rispondere della violazione dell’art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente. Alla contestazione formale dell’addebito si accompagnava la comunicazione di fissazione del termine per la presentazione di deduzioni a difesa o per chiedere di essere sentiti, a firma del Presidente di questa Commissione. Nell’odierna seduta è comparso davanti a questa Commissione il Presidente della Società ed il rappresentante della Procura Federale, il quale dopo aver confermato gli addebiti, ha formulato le proprie richieste e precisamente: 1) l’inibizione di tre mesi per il Presidente, Giuseppe Caria; 2) ammenda di Euro 500,00 a carico della Società ASD Pol. Sanverese, per responsabilità diretta. Il signor Giuseppe Caria, non ha contestato il fatto ma in buona sostanza ha sostenuto che la società, rimasta senza allenatore, ha pensato bene di contattare l’allenatore Deriu il quale, accettando l’incarico, non ha riferito di essere cartellinato per altra società. Ha concluso, infine, chiedendo l’applicazione della sanzione minima per la società, ritenendo di assumere la piena responsabilità dell’accaduto a seguito delle scelte societarie dal medesimo operate. La Commissione, sulla scorta degli atti a sua disposizione, ritiene provati gli addebiti nei confronti del tesserato e della menzionata società, ma ritiene che le giustificazioni adottate dal Presidente danno la misura della volontà che il medesimo non avrebbe infranto le norme se avesse avuto contezza della perentorietà delle norme contestate e, pertanto, ritiene equo applicare una sanzione la cui misura tenga conto di quanto sopra esposto eppertanto DELIBERA di infliggere al signor Giuseppe Caria l’inibizione per mesi due e alla società ASD Pol. Sanverese l’ammenda di Euro 250,00.
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