COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 13 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. VILLACIDRO e PSF SANT’ELENA (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 29.04.2010. Gara Villac
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 13 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. VILLACIDRO e PSF SANT’ELENA (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 29.04.2010.
Gara Villacidro / Sant’Elena del 25.04.2010.
Con due tempestivi reclami che vengono per connessione riuniti da questa Commissione, le Società Villacidro e Sant’Elena hanno impugnato i provvedimenti con i quali, nei loro confronti, sono state inflitte le ammende per i fatti verificatisi in occasione dell’incontro disputatosi in Villacidro il 25.04.2010.
Più precisamente, la S.S. Villacidro ha impugnato l’ammenda di Euro 900,00, inflitta a suo carico per aver causato gravissimo ritardo all’inizio della gara (stante anche la necessità di un contemporaneo inizio di tutte le gare nella particolare fase del Campionato) presentando la squadra negli spogliatoi per l’appello pre-gara con ingiustificato ritardo, ulteriormente aggravato dai lavori di riparazione di una delle reti, della cui necessità la Società era stata resa edotta con un anticipo di circa un’ora e quindici minuti.
In ordine ai detti fatti il Giudice Sportivo ha peraltro disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
La PSF Sant’Elena ha a sua volta impugnato l’ammenda di Euro 400,00, inflittale per aver causato grave ritardo all’inizio della gara, presentando anch’essa la squadra negli spogliatoi per l’appello pre-gara con ingiustificato ritardo.
La S.S. Villacidro ha negato ogni addebito, sostenendo che il limitato ritardo col quale si diede inizio all’incontro derivò dalla concomitanza di alcuni eventi imprevisti, non voluti, che escluderebbero, a suo dire, una propria responsabilità.
Quanto alla P.S.F. Sant’Elena, anch’essa ha negato di aver posto in essere comportamenti ostruzionistici che possono aver determinato il ritardo.
Entrambe le società hanno concluso domandando la revoca dell’ammenda inflitta a proprio carico.
In sede di audizione, avendone fatto richiesta, è comparso davanti a questa Commissione il rappresentante delegato della società Villacidro, il quale ha confermato integralmente il reclamo. Pur avendo riconosciuto che l’incontro ebbe inizio in ritardo, egli ha attribuito le cause del ritardo a circostanze non volute ed ha in subordine domandato un’equa riduzione della sanzione.
La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, che riporta espressamente il ritardo col quale ebbe inizio la gara, ascrivibile ad entrambe le società (pur nel diverso ruolo di ospitante e di ospitata), ritiene pienamente provati gli addebiti tale ritardo, peraltro espressamente riconosciuto da entrambe le reclamanti, assume particolare rilievo ai fini sanzionatori, in considerazione della necessità (sottolineata dal C.U. n° 1 del 1° luglio 2009, e dal C.U. n° 41 del 1° aprile 2010) che gli incontri svoltisi in tale particolare fase del campionato (penultima ed ultima gara di campionato) dovessero avere tutti inizio in contemporanea.
L’entità delle sanzioni appare adeguata alla gravità delle violazioni ascritte.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA:
1) di respingere i reclami;
2) di addebitare la tassa di entrambi i reclami.
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