COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 21 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LODINE (Campionato di 3^ Categoria –Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del15.04.2010

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°51 del 21 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LODINE (Campionato di 3^ Categoria –Delegazione Provinciale di Nuoro) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del15.04.2010. Gara Lodine / Orotellese dell’11.04.2010. La società S.S. Lodine Calcio ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo: 1) squalifica fino al 15.04.2015 del giocatore Crisponi Tomaso, perché a fine gara rivolgeva all’arbitro frasi minacciose. Successivamente lo colpiva con un violento schiaffo sulla guancia sinistra provocandogli forte dolore, fischio all’orecchio, momentanea perdita dell’equilibrio e un taglio del labbro interno con versamento di sangue; 2) squalifica fino al 15.04.2012 del giocatore Cillara Giuseppe, perché a fine gara colpiva l’arbitro con un violento calcio sulla parte bassa della schiena, poco sopra il bacino, provocandogli forte dolore; 3) squalifica fino al 30.06.2011 del giocatore Crisponi Massimiliano, capitano della squadra, perché a fine gara, minacciandolo e ingiungendogli di riprendere l’incontro per modificarne il risultato, afferrava l’arbitro per il polso sinistro e gli contorceva con forza il braccio, provocandogli dolore. Mentre il direttore di gara, con l’aiuto dei calciatori della squadra avversaria, raggiungeva gli spogliatoi, continuava ad inveirgli contro; 4) squalifica per dieci gare effettive del giocatore Demelas Igor, perché a fine gara, appoggiandogli ambedue le mani sul petto, spintonava ripetutamente l’arbitro, facendolo indietreggiare; nel contempo gli intimava di cambiare il risultato della gara a proprio favore; 5) squalifica per sei gare effettive del giocatore Thianu Serigne Magnette, perché a fine gara, dandogli due scappellotti sulla testa, rivolgeva epiteto triviale all’arbitro; 6) ammenda di Euro 300,00 alla società Lodine, perché a fine gara un proprio sostenitore, entrato nel rettangolo di gioco con altri facinorosi, afferrava l’arbitro per il braccio destro e lo strattonava con violenza, provocandogli dolore. Inoltre, una decina di essi, posizionatisi su una collinetta adiacente al rettangolo di gioco, lanciavano contro il direttore di gara alcune lattine vuote e diverse pietre, di discrete dimensioni, che lo sfioravano senza colpirlo; nel contempo gli indirizzavano frasi triviali e minacciose. L’arbitro poteva lasciare l’impianto di gioco grazie all’intervento di un calciatore della squadra ospitante e di uno della squadra ospite. La reclamante ha contestato gli addebiti e l’entità delle sanzioni, ritenendole ingiustificate ed in ogni caso sproporzionate in relazione al reale accadimento dei fatti ed alla condotta dei soggetti sopraindicati. Pur ammettendo che i giocatori posero in essere comportamenti non corretti e per certi versi deprecabili, essa ha negato che negli atti, sicuramente dettati dalla foga e dalla concitazione, siano ravvisabili i connotati della violenza, dal momento che da essi non derivarono conseguenze di alcuna gravità, tanto da giustificare provvedimenti così severi. Gli assunti sono stati confermati, davanti a questa Commissione, in sede di audizione, dal rappresentante della società, il quale ha negato gli atti di violenza attribuiti ai giocatori. Per quanto ascritto al Crisponi Tomaso, egli ha in particolare precisato che si trattò di una manata, che colpì solo di striscio l’arbitro, all’altezza della bocca. Quanto al pubblico, che si sarebbe reso responsabile del lancio di pietre, egli ha affermato che si trattò di uno sparuto gruppo di ragazzini, incapace di nuocere e tantomeno di lanciare pietre di qualche consistenza all’indirizzo dell’arbitro.Quest’ultimo,a sua volta, convocato a chiarimenti, ha confermato il proprio referto ed il relativo allegato, precisando, tuttavia, che, fatta eccezione per il Crisponi Tomaso, che gli inferse uno schiaffo “molto forte”, che gli provocò fuoriuscita di sangue all’interno del labbro, gli altri atti attribuiti ai restanti giocatori non determinarono particolari conseguenze. Quanto al comportamento del pubblico, egli ha confermato che esso si rese effettivamente responsabile del lancio di pietre. Per i suesposti motivi, la Commissione rileva quanto segue. Appare definitivamente provato che il Crisponi Tomaso si rese responsabile del grave atto di violenza rappresentato dal forte schiaffo inferto all’arbitro, tanto da determinargli fuoriuscita di sangue.L’entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare perciò giustificata e tale da dover essere confermata. Risultano viceversa suscettibili di adeguata riduzione le ultime squalifiche inflitte agli altri giocatori, in considerazione delle limitate conseguenze che ne derivarono, pur tenuto conto dello sconveniente comportamento adottato specie da (Cillara Giuseppe), o della portata dei gesti attribuiti (per quanto attiene Crisponi Massimiliano, Demelas Igor, e Thianu Serigne Magnette) frutto, ciascuno, della particolare foga e concitazione, piuttosto che dettato dalla volontà di arrecare vera e propria offesa fisica al direttore di gara. Deve viceversa ritenersi provato e conseguentemente da confermare per ciò che attiene la sanzione, il lancio di pietre ascritto al pubblico, cui si accompagnarono l’ingresso di estranei nel terreno di gioco e l’aggressione (pure lieve) subita dall’arbitro, come sopra precisato. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre le squalifiche inflitte ai giocatori: - Cillara Giuseppe, fino al 15.04.2011; - Crisponi Massimiliano a n° 4 giornate; - Demelas Igor a n° 3 giornate; - Thianu Serigne Magnette a n° 2 giornate. Di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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