COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAN TEODORO (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 13.05.2010. Gara spareggio San Teodoro

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°52 del 27 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAN TEODORO (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 49 del 13.05.2010. Gara spareggio San Teodoro / Socio Culturale Castiadas del 09.05.2010. Con reclamo tempestivamente depositato la U.S. San Teodoro ricorreva avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il giocatore Masala Angelo veniva squalificato fino al 31.12.2012 per aver scagliato una bottiglia d’acqua piena da mezzo litro all’indirizzo del direttore di gara, colpendolo alla nuca e cagionandogli un intenso dolore, presistente per tutto il resto della giornata; nonché avverso il provvedimento di squalifica per sette giornate del calciatore Manca Alessandro presunto colpevole di gravi e reiterate minacce ed insulti triviali nei confronti del primo assistente di gara. La reclamante, nei motivi del ricorso, sostiene che il direttore di gara non sia stato colpito da una bottiglietta d’acqua scagliatagli dal giocatore Masala, bensì lanciatagli colposamente dal pubblico assepiato sugli spalti; con riferimento invece alla squalifica del giocatore Manca si ritiene che la sanzione comminata non sia adeguata e proporzionata ai fatti per cui è procedimento. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, delibera quanto segue. In primo luogo, in ordine alla squalifica del giocatore Masala si evidenzia la totale inconferenza degli argomenti difensivi addotti dalla reclamante nel tentativo di dimostrare la non commissione del fatto da parte del proprio tesserato; dagli atti emerge, piuttosto, la sussistenza di elementi pacifici ed incontrovertibili che depongono uniformemente per la sussistenza del fatto e per la sua soggettiva attribuibilità al calciatore Angelo Masala; peraltro, lo stesso direttore di gara e l’osservatore arbitrale, nel corso della loro audizione, hanno descritto il fatto con precisione e chiarezza, di talchè alcun dubbio sussiste circa la responsabilità del giovane giocatore Angelo Masala. Ciò nondimeno, dagli atti emerge il fatto che l’episodio de quo, pur grave e fortemente deprecabile in ordine alla condotta posta in essere, non ha cagionato gravi conseguenze all’incolumità fisica dell’arbitro: lo stesso, nel corso della sua audizione, ha ammesso di non essersi recato dalla guardia medica o da altro sanitario per farsi visitare e che il dolore è persistito per una sola giornata. Ne consgeue che l’atto, indiscutibilmente connotato dal carattere della violenza, non ha cagionato gravi conseguenze, a dimostrazione del fatto che il lancio della bottiglietta fosse privo di particolare forza, di talchè appare maggiormente proporzionata un provvedimento di squalifica fino al 31.12.2011. Con riferimento invece al provvedimento sanzionatorio comminato nei confronti del calciatore Manca, attesa l’assenza di atti violenti e la sussistenza soltanto di minacce e ingiurie, pur deprecabile e per questo meritevole di punizione, appare maggiormente adeguata al caso concreto la squalifica per tre giornate. Per tutti questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione della squalifica del calciatore Masala Angelo fino al 31.12.2011, e del calciatore Manca Alessandro per tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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