COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: Contu Sandro calciatore tesserato Pol. Baunese e dalla Società Baunese (Campionato di 1^ Categoria) Avverso de

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 03 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: Contu Sandro calciatore tesserato Pol. Baunese e dalla Società Baunese (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 45 e 47 del 22 e 29 aprile 2010. Gara Castor Tortolì / Baunese del 19.04.2010. Con due distinti reclami che in questa sede vengono riuniti, il giocatore Contu Sandro (della Baunese) e la società Baunese hanno impugnato, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti sanzionatori, che qui di seguito vengono riportati, in riferimento ai fatti che li hanno determinati, domandando la revoca, ovvero la riduzione delle sanzioni adottate a carico dei giocatori. Al 35° minuto del secondo tempo il direttore di gara, dopo aver notificato a due giocatori della società Baunese la loro espulsione, veniva affrontato dal giocatore n° 11 della medesima società,Contu Sandro, il quale proferiva nei suoi confronti frasi volgari e ingiuriose; lo stesso, inoltre, spingeva con il petto il direttore di gara, costringendolo ad arretrare. All’inevitabile notifica del provvedimento disciplinare, il Contu Sandro reagiva reiterando le frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, spintonandolo con i pugni poggiati sul petto e scagliandosi contro lo stesso, cui assestava due forti pugni, il primo alla tempia destra ed il secondo sul labbro inferiore, provocandogli forte dolore ed una copiosa fuoriuscita di sangue. Tale situazione costringeva il direttore di gara a dichiarare l’immediata e definitiva sospensione della gara, fatto questo che veniva comunicato ai rispettivi capitani delle due squadre. Nel fare rientro negli spogliatoi, l’arbitro veniva affiancato dal giocatore Patteri Riccardo (Baunese), il quale proferiva frasi pesantemente ingiuriose, aiutato in ciò dal giocatore Mucelli Fabio (Baunese). A seguito dell’aggressione, l’arbitro veniva accompagnato presso la Guardia Medica ove gli venivano fornite le prime cure. In conseguenza di quanto occorso, che ha impedito all’arbitro di portare a termine la gara e del comportamento del giocatore Contu Sandro, nonché in considerazione della responsabilità oggettiva a carico della società Baunese, il Giudice Sportivo ha sanzionato quest’ultima società con la perdita della gara, con il risultato di 0 a 3. Ha inoltre squalificato il giocatore Contu Sandro fino al 18.04.2015, con proposta di definitiva radiazione dello stesso, in considerazione della gravità dei fatti commessi. Il provvedimento di radiazione è stato adottato col C.U. n° 47 del 29.04.2010. Ha infine squalificato, per quattro giornate ciascuno, i giocatori Patteri Maurizio e Mucelli Fabio. I reclamanti hanno sostenuto, rispettivamente, ciò che segue. Quanto al Contu Sandro, di avere effettivamente inveito all’indirizzo dell’arbitro, al momento della espulsione di due compagni. Nella concitazione del momento, egli ha riconosciuto di essere intervenuto, in modo scomposto, per impedirgli di mostrare il cartellino rosso, che avrebbe dovuto decretare la propria espulsione, e di avere, perciò, con una manata, inavvertitamente, colpito il direttore di gara sul viso. Il Contu, pur riconoscendo di aver adottato un comportamento non corretto, ha negato i propri atti di violenza ascrittigli, ed ha conseguentemente domandato un’equa riduzione della sanzione, da rapportarsi alla effettiva condotta posta in essere. La società Baunese ha sostenuto a sua volta trattarsi di provvedimenti sanzionatori del tutto ingiustificati, alla luce del reale, pur deprecabile comportamento dei giocatori, sicuramente travisato, nella concitazione del momento. Tali assunti, sono stati proposti tanto riguardo alla condotta ascritta al Contu Sandro, che a quella posta in essere dai giocatori Mucelli Paolo e Patteri Riccardo. Non degna di particolare nota, per le intemperanze riferite, prive in ogni caso dei connotati della violenza deliberatamente rivolta all’arbitro (per quanto concerne il Contu) ovvero della volontà di offendere con ingiurie e minacce (per quanto concerne il Mucelli ed il Patteri). Avendo fatto richiesta di audizione, sono comparsi davanti a questa Commissione sia il legale rappresentante della società Baunese che il giocatore Contu Sandro, i quali hanno ribadito la propria versione dei fatti. Non è invece comparso, per quanto convocato a chiarimenti per due riunioni, l’arbitro della gara. La Commissione, per quanto concerne il provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del giocatore Contu Sandro rileva quanto segue. Desta in primo luogo sorpresa il fatto che, pur ripetutamente convocato a chiarimenti , l’arbitro non sia comparso per riferire sui gravi atti di violenza che hanno determinato il provvedimento di radiazione. Tali chiarimenti risultavano tanto più necessari in quanto non è stato allegato, a dimostrazione delle conseguenze, alcun certificato medico che attestasse il tipo di lesioni riferite dal direttore di gara (copiosa fuoriuscita di sangue dal labbro inferiore). La necessità di tali accertamenti determina la rimessione degli atti, in punto di addebiti ascritti al giocatore Contu Sandro, alla Procura Federale. Riguardo infine alle sanzioni adottate a carico dei giocatori Patteri Maurizio e Mucelli Fabio, considerata la portata degli episodi ed il comportamento ascritto, consistito sostanzialmente in espressioni ingiuriose, prive di conseguenze, deve accedersi alla richiesta di riduzione delle stesse, nella misura di cui al dispositivo, in quanto congrua in relazione ai fatti descritti. Per i suesposti motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA 1) di ridurre le squalifiche inflitte ai giocatori Patteri Maurizio e Mucelli Fabio a due giornate ciascuna; 2) di rimettere gli atti alla Procura Federale in riferimento ai fatti ed ai comportamenti ascritti al giocatore Contu Sandro, perché ne accerti la reale portata e di allegare la presente delibera unitamente agli atti inerenti alla gara. Dispone il non addebito della tassa.
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