COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Arcaboleno Ispica – avverso inibizione a tutto il 30 Settembre 2010 Dirgente Lorefice Fabio Gara Atletico Gela – Ar
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 473 del 18.05.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Arcaboleno Ispica - avverso inibizione a tutto il 30 Settembre 2010 Dirgente Lorefice Fabio Gara Atletico Gela - Arcobaleno Ispica del 08 Maggio 2010 . Calcio a 5/C2 Comunicato Ufficiale 467 C/5 del 12 Maggio 2010
Procedimento 312/A
Si oppone al provvedimento in epigrafe indicato la stessa società a nome del Dirigente Presidente oggetto del provvedimento impugnato. Sostiene che detto provvedimento appare sproporzionato e pesantemente afflittivo rispetto ai fatti. Ammette però la sua responsabilità convenendo sulla legittimità di essere censurabile e meritevole di sanzione nella giusta misura. Il comportamento assunto và inquadrato in una protesta istintiva per il verificarsi di alcune circostanze e di avere perduto la gara negli ultimi secondi di gioco. Chiede una riforma del provvedimento impugnato.
La Commissione Disciplinare letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara osserva: trattasi di condotta debitamente censurata posta in essere dal Dirigente Presidente della società ricorrente. Pertanto tale ruolo aggrava il comportamento assunto nei confronti degli Ufficiali di gara con minacce ed espressioni offensive.
Và annotato, anche, che trattasi di condotta reiterata, tenuto conto di precedenti a carico.
Preso atto che, comunque, il censurato comportamento non ha avuto conseguenze fisiche, si ritiene determinare la inibizione legittimamente assunta come in dispositivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare al 31 Agosto 2010 la inibizione, a tutti gli effetti, a carico del Sig. Lorefice Fabio (A.S.D. Arcaboleno Ispica). Per l’effetto non si addebita tassa
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