COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 207 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Luigi Martorella avverso le sanzioni inf
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
- 207 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Luigi Martorella avverso le sanzioni inflitte dal G.S. Grosseto al calciatore Poli Daniele per 5 gg., al calciatore Provenzali Emiliano per 5 gg., al calciatore Biancalani Davide per 3 gg., al Dirigente Bartoli Roberto fino al 27.04.2011 ed alla società medesima l’ammenda di € 150,00 (C.U. n. 42 del 28.04.2010)
- Propone reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. L.Martorella avverso le sanzioni inflitte dal G.S. Grosseto al calciatore Poli Daniele per 5 gg., al calciatore Provenzali Emiliano per 5 gg., al calciatore Biancalani Davide per 3 gg., al Dirigente Bartoli Roberto fino al 27.04.2011 ed alla stessa società reclamante l’ammenda di € 150,00, con la seguente motivazione:
- “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 41 del 21.04.2010;
- il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali rileva che:
- a)-il giocatore Poli Daniele, espulso per doppia ammonizione alla notifica offendeva e minacciava il D.G. ritardando l’uscita dal terreno di giuoco; dopo il termine della gara nel momento in cui il D.G. si dirigeva verso la propria vettura il predetto, avvicinatosi, reiterava offese e minacce.
- b)-Il giocatore Provenzali Emiliano, in seguito ad una decisione disciplinare nei confronti di un compagno di squadra proferiva frase offensiva e minacciosa nei confronti del D.G. quindi alla notifica dell’espulsione teneva ripetutamente comportamento aggressivo nei toni e nelle parole verso il citato D.G. non concretizzatosi per gli interventi di volta in volta messi in atto da terzi che riuscivano ad allontanarlo definitivamente con forza.
- c)-Il giocatore Biancalani Davide, in seguito a due decisioni disciplinari nei confronti di altrettanti compagni di squadra contestava tali decisioni con toni irriguardosi richiamando l’attenzione del D.G. ponendogli le mani sulle spalle senza per altro procurare conseguenza alcuna.
- d)-Il Dirigente accompagnatore Bartoli Roberto, a fine gara al rientro negli spogliatoi si avvicinava al D.G. e, appoggiando le mani sul suo petto e forzandolo a fare alcuni passi indietro, gli contestava, con frasi offensive e minacciose, i provvedimento disciplinari adottati a carico di alcuni calciatori; successivamente entrava nello spogliatoio del D.G., per il ritiro dei documenti, proferendo nuovamente frasi offensive e minacciose. Successivamente, su richiesta del D.G. data la presenza di sostenitori della società Luigi Martorella alla recinzione, lo accompagnava alla propria vettura ove il D.G. constatava danni sui due fianchi della stessa, che il predetto Batoli, a seguito di specifica richiesta si rifiutava di accertare; in tale frase, mantenendo il comportamento offensivo e minaccioso precedentemente tenuto impediva, per un breve lasso di tempo, mediante trattenuta dello sportello, la chiusura dello stesso da parte del D.G. che era nel frattempo entrato nella vettura. Del danneggiamento suddetto veniva successivamente inoltrata segnalazione alla Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno così come risulta dalla documentazione agli atti. Per quanto sopra resta a carico della società A.S.D. Luigi Martorella il risarcimento, nelle forme rituali, dei danni subiti dalla vettura dl D.G.
- e)-Il pubblico per offese e minacce nei confronti del D.G. durante l’ultima fase della gara. Al termine della quale, nel momento in cui il D.G. si dirigeva verso la propria vettura accompagnato dal dirigente accompagnatore, un gruppo di circa 15 persone lo attendevano al cancello offendendolo e minacciandolo, con frasi e con gesti, seguendolo di poi fino alla propria vettura ostacolandone per un breve tempo il definitivo allontanamento dall’impianto sportivo che avveniva senza ulteriori conseguenze”.
- Con tempestivo ricorso inoltrato in data 07.05.u.s. la società reclamante, nell'esporre la propria attività difensiva, più che illustrare i motivi di impugnazione dei provvedimenti sopraindicati si limita a fare alcune precisazioni in ordine ai fatti addebitati alla stessa società, ai calciatori nonché al Dirigente accompagnatore, rilevando, inoltre, il comportamento inadeguato del D.G. sia in ordine alla gestione della gara sia nei confronti dei calciatori.
- In riferimento a quest’ultimo punto, la società rileva che la partita in questione veniva iniziata con venti minuti di anticipo e che l’arbitro durante l’arco della partita proferiva ai calciatori frasi offensive e minacciose.
- In particolare, la reclamante precisa che al calciatore Provenzali Daniele l'arbitro pronunciava una serie di frasi intimidatorie.
- Stessa sorte veniva riservata al calciatore Biancalani Davide, il quale veniva anche ripetutamente spintonato da parte dell’arbitro.
- In ordine alla posizione del calciatore Poli Daniele, la società non nega la condotta offensiva del giocatore, ritenendo giusto il provvedimento di espulsione adottato dall’arbitro, facendo però presente che non tutte le frasi offensive riportate dal D.G. in sede di referto siano da attribuire al giocatore in questione.
- In riferimento alla posizione del Dirigente Bartoli Roberto, non nega la condotta irriguardosa dello stesso, precisando però che lo stesso si prodigava a garantire al D.G. la sicurezza necessaria per il raggiungimento della autovettura.
- In riferimento alla sanzione dell’ammenda, la reclamante rileva che il pubblico presente sugli spalti era composto da mogli e fidanzate che attendevano i giocatori per il rientro.
- Infine, in merito alla richiesta di risarcimento dei danni, fa presente che l’arbitro non comunicava ad alcuno del suo arrivo in autovettura presso l’impianto, né provvedeva a consegnare le chiavi dell’auto al dirigente accompagnatore, impedendo così a quest’ultimo di assumere il relativo potere di custodia sul bene in questione.
- Respinge, pertanto, ogni richiesta di risarcimento danni, riservandosi di adire le vie legali per tutelare il nome e l’operato della società.
- La C.D.T.T., esaminati gli atti, rileva quanto segue.
- Il reclamo proposto dalla società A.S.D. L. Martorella non presenta i parametri di ammissibilità richiesti dal codice di rito perché il ricorso possa essere oggetto d’esame da parte della Commissione Disciplinare Territoriale.
- Infatti, la società in sede di ricorso si limita a riportare quella che, a suo dire, è stata la condotta dell’arbitro nei confronti dei giocatori, non contestando sia in ordine all'an debeatur che al quantum debeatur i provvedimenti impugnati.
- Il reclamo si manifesta nella sua interezza privo di motivazione, generico sotto il profilo del petitum immediato, non essendo specificatamente chiaro a questo Collegio quale siano esattamente i provvedimenti di cui se ne chiede l'emanazione.
- Il reclamo redatto nelle suddette forme, privo di qualsiasi contestazione sia in ordine al fatto addebitato sia in ordine alla quantificazione della sanzione, si manifesta palesemente immotivato e non rispondente ai requisiti previsti dal codice di giustizia sportiva per la sua ammissibilità.
- A rigore dell’art. 36, comma 6, C.G.S.: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
- Tuttavia, il Collegio, preso atto di quanto viene affermato in punto di fatto dalla società in sede di ricorso, in aperto e totale contrasto rispetto a quanto affermato dal D.G. in sede di supplemento di rapporto, il quale nega ogni addebito, ordina l'invio degli atti alla Procura Federale perché accerti, nell'ambito della propria competenza, eventuali responsabilità in ordine ai fatti sopraesposti.
P.Q.M.
- la C.D.T.T. respinge il reclamo;
- -ordina l’incameramento della relativa tassa;
- -invia gli atti alla Procura Federale perché accerti, nell'ambito della propria competenza, eventuali responsabilità in ordine ai fatti sopraesposti.
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