COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 206 stagione sportiva 2009/2010 Gara Polisportiva C.A. Breda Calcio / Capostrada (0-3) del 24/04/2010. Campionat

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 71 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 206 stagione sportiva 2009/2010 Gara Polisportiva C.A. Breda Calcio / Capostrada (0-3) del 24/04/2010. Campionato provinciale Allievi B. In C.U. n.46 del 28/04/2010 Del.Prov. Pistoia. Reclamo della società Polisportiva C.A. Breda Calcio avverso la seguente sanzione: Squalifica Fino Al 27/ 4/2015 Bibaj Armando (Circolo Aziendale Breda) Espulso per offese al D.G., colpiva lo stesso con un violento pugno al volto procurandogli copiosa fuoriuscita di sangue dal naso, caduta a terra e momentanea perdita di sensi. Veniva prontamente soccorso dai dirigenti e sanitari delle due squadre che, dopo avergli prestato le prime cure, lo accompagnavano negli spogliatoi. A seguito dell'accaduto l'arbitro non era in grado di proseguire la direzione di gara per il dolore e le ferite riportate nella circostanza, per cui l'incontro veniva definitivamente sospeso. Trasportato quindi al Pronto Soccorso dello ospedale di Pistoia gli veniva diagnosticato trauma facciale, frattura del setto nasale con prognosi di 20 gg come da referto medico che si acquisisce agli atti. Si pone l'obbligo a carico della società Breda Calcio, oggettivamente responsabile del comportamento del suddetto calciatore il risarcimento di tutti i danni fisici, morali e patrimoniali che in seguito potranno eventualmente essere richiesti e quantificati dal D.G. La reclamante, pur condannando il gesto del proprio tesserato, richiama la giovane età del calciatore ed il fatto che lo stesso si trovava in un momento di difficoltà psicologica per motivi familiari. Chiede una revisione della decisione del G.S. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma i fatti. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Quanto posto in essere dal calciatore Bibaj Armando assume carattere di estrema gravità e deve essere adeguatamente sanzionato in quanto trattasi di condotta assolutamente violenta con importanti conseguenze fisiche subite dal D.G. Le giustificazioni addotte dalla società non possono in alcun modo lenire quanto accaduto, pertanto la sanzione deve essere confermata in quanto congrua rispetto ai fatti perpetrati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it