OMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S TIONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SUL C.U. N. 54 DD. 29.04.2010 (GARA CALCIO A 5 TIONE- LAGO DI C

OMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S TIONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SUL C.U. N. 54 DD. 29.04.2010 (GARA CALCIO A 5 TIONE- LAGO DI CEI DEL 23.04.2010). In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Calcio A 5 serie C1 Tione – Lago di Cei del giorno 23.04.2010, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al Calciatore Rivani Andrea (Tione) la squalifica per 5 gare con la seguente motivazione: “A fine gara assumeva toni arroganti ed antisportivi nei confronti dell\'arbitro, quindi entrava in colluttazione con un avversario con insulti e bestemmie; riusciva anche a colpirlo con una manata al petto che non aveva conseguenze anche per l\'intervento a difesa di altro giocatore”. E ha inflitto al dirigente Pellizzari Pietro (Tione), l’inibizione a tutto il 27.07.2010 con la seguente motivazione: “Colpiva, senza violenza, con una cartella per più volte la testa di un giocatore della squadra avversaria. Inveiva quindi contro altri giocatori mantenendo un comportamento antisportivo e volgare”. Avverso tali provvedimenti ha proposto ricorso la società U.S. Tione chiedendo la riduzione secondo equità. Il ricorso avverso il provvedimento di inibizione del dirigente Pellizzari Pietro, va dichiarato inammissibile per genericità ai sensi dell’art. 33 co. 6 C.G.S. La Commissione in esito all’audizione del presidente e di un dirigente della reclamante e sentito telefonicamente il direttore di gara, che ha integralmente confermato le risultanze del rapporto, così dispone: 59/1135 La gravità dei fatti addebitati al calciatore Rivani va ridimensionata, costituendo comportamento di protesta verso l’arbitro e di mera reazione di un comportamento violento subito da un avversario. Sanzione congrua appare quella di squalifica per 3 gare. Per tali motivi, la Commissione: 1) dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di inbibizione al dirigente Pellizzari Pietro ex art. 33 co. 6 C.G.S.; 2) in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica del calciatore Rivani Andrea (Tione) a 3 gare. Poichè il reclamo è stato ancorché parzialmente accolto, autorizza il non addebito della relativa tassa.
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