COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 73 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 28/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del tesse

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 73 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 28/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del tesserato Dante Bertoneri, Presidente della A.S.D. Atletico Massese Calcio per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 5, comma 6, lettera d), del C.G.S.; - della Società A.S.D. Atletico Massese Calcio per la conseguente responsabilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1 e dall’art. 5, comma 2, del C.G.S.. Il reclamo che, a firma del Presidente Bertoneri, la Società deferita ha prodotto in data 17 novembre 2009 avverso la decisione del G.S. di Massa Carrara, in esito alla gara disputata in data 31 ottobre 2009, ha indotto questa C.D. a trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di esaminare le eventuali violazioni disciplinari in esso contenute. L’Ufficio inquirente ha ritenuto che le frasi e le opinioni espresse, volte a porre in dubbio la imparzialità del G.S., costituiscono per il loro tenore e per l’ambito in cui sono state pronunciate, giudizio lesivo della dignità dell’Organo di Giustizia, espresso, tra l’altro, pubblicamente (art. 5, comma 2). Da qui il deferimento a questo Collegio che ha fissato la trattazione per la data odierna dandone notizia con le modalità di rito. Sono presenti: - l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per la Procura Federale; - Il Sig. Dante Bertoneri, Presidente della A.S.D. Atletico Massese Calcio il quale agisce in proprio e per conto della Società. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Presidente deferito la inibizione, in tale sua qualità, per mesi 2 (pena base mesi 3) - alla Società, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di Euro 200,00 (pena base Euro 300,00) La Commissione, sospeso il dibattimento, si riunisce in Camera di Consiglio, ed avendo ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente Dante Bertoneri la inibizione per mesi 2 - alla A.S.D. Atletico Massese Calcio per responsabilità diretta la ammenda di Euro 200,00 DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata. P.Q.M. la C.D. delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - al Presidente deferitola inibizione, in tale sua qualità, per mesi 2 - alla Società, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l’ammenda di Euro 200,00.
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