COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Con provvedimento di data 13 aprile 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori signori Marco Girardi e

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 59 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Con provvedimento di data 13 aprile 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i calciatori signori Marco Girardi e Demis Franzoso per rispondere della violazione di cui agli artt. 30 Statuto F.I.G.C. e 15, comma 1, C.G.S. per aver proposto in data 07 febbraio 2009 denuncia-querela nei confronti del Presidente della società FC Bolzano Bozen 96 signor Franco Murano senza aver preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale, per di più in assenza della concessione della deroga ex art. 30, IV coma, Statuto F.I.G.C. Verificata la regolarità delle contestazioni di rito, con raccomandata R.R. inviata in data 22 aprile 2010 veniva disposta la convocazione delle parti succitate, per l’udienza del giorno 20 maggio 2010 alla quale comparivano in rappresentanza della Procura Federale l'avv. Paolo Rosa e in rappresentanza dei tesserati deferiti l’avv. Cristian Aureli e il dr. Paolo Murano. Al fine di consentire ai rappresentanti dei deferiti di valutare con i medesimi l’opportunità di avvalersi della facoltà di cui all’art. 23 C.G.S. la riunione veniva posticipata al 25 maggio 2010. A tale udienza comparivano in rappresentanza della Procura Federale l'avv. Paolo Rosa e in rappresentanza dei tesserati deferiti il dr. Paolo Murano, il quale segnalava che né il Franzoso e né il Girardi intendevano avvalersi della facoltà di cui al menzionato art. 23 C.G.S. Sia il Sostituto Procuratore Federale che il difensore dei deferiti producevano giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale per carenza di mezzi istruttori da espletare, prendeva la parola l'avv. Rosa il quale, per la Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi ad entrambi la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione. Prendeva quindi la parola il dr. Paolo Murano che chiedeva il proscioglimento dei propri assistiti per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella memoria di data 13 maggio 2010, in precedenza tempestivamente depositata in atti. La documentazione acquisita agli atti del procedimento consente di ritenere ampiamente provata la responsabilità dei signori Marco Girardi e Demis Franzoso, per aver violato scientemente (si vedano le dichiarazioni dai medesimi rese in data 03.12.2009 al Collaboratore della Procura Federale) l'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. che - come noto – costituisce e prevede - il cosiddetto “vincolo di giustizia” che impedisce ad ogni tesserato della F.I.G.C. di adire gli organi giurisdizionali dello Stato, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale (nella specie neppure richiesta) e solo “per gravi ragioni di opportunità” (art. 30 n. 4 dello Statuto Federale) nella specie neppure evidenziate. “Vincolo di giustizia“ che previsto e disciplinato della norma statutaria succitata, è stato specificatamente accettato ed assunto da tutti i tesserati, non solo in forza di una loro specifica e libera volontà di adesione, nell'interesse dell'intero organismo federale ma anche nell'interesse reciproco degli stessi tesserati tenuti infatti all'obbligo di rispettare tutte le norme federali e tutti i provvedimenti emanati dalla F.I.G.C. attraverso i propri organi istituzionali, affinchè venga affidata e spetti al solo Ordinamento Sportivo la regolamentazione dei rapporti interni fra gli affiliati. Né può revocarsi in dubbio che la denuncia-querela di cui si discute abbia tratto origine dall'attività sportiva sottoposta alle regole della F.I.G.C., atteso che i fatti oggetto di querela si sarebbero verificati anzitutto all’interno dello spogliatoio al termine della gara di campionato tra il Bolzano ed il Pordenone e, nei giorni successivi, sempre nell’ambito dell’attività sportiva (asserito allontanamento dei calciatori dalle sedute di allenamento e asserita obbligata rinuncia ai compensi maturati quale condizione per ottenere lo svincolo). Alla affermazione di responsabilità dei deferiti, segue quindi la punizione degli stessi e la irrogazione della sanzione nel rispetto edittale della norma di cui all'art. 15 comma 1 lett. b) C.G.S. nella misura proposta dalla Procura Federale, ritenuta congrua in relazione alla gravità della violazione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare - dichiara la responsabilità del signor Girardi Marco per la violazione dell’art. 30 Statuto F.I.G.C. e, in applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera b) C.G.S.. gli infligge la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Comunicato Ufficiale. - dichiara la responsabilità del signor Franzoso Demis per la violazione dell’art. 30 Statuto F.I.G.C. e, in applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera b) C.G.S.. gli infligge la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Comunicato Ufficiale.
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