COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : 1) il Sig. Ivano Massetti; 2) la socie
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei confronti di :
1) il Sig. Ivano Massetti;
2) la società sportiva A.C. Città di Castello Srl SSD,
per rispondere:
•il primo della violazione di cui all’art.32 commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in
relazione anche alle disposizioni emanate con il C.U. nr.1 del 1/7/2009 della L.N.D. così
come richiamate al capitolo A/2-lett)G, per aver contravvenuto all’obbligo di partecipare
con una propria squadra al campionato Juniores – Under 18 indetto dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica;
•la seconda a titolo di responsabilità diretta conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla violazione ascritta al proprio
Presidente, così come sopra indicata.
FATTO
Con provvedimento nr. 965 pf 09-10/ML/reg., datato 03/03/2010, ritualmente comunicato alle parti,
dal Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i suddetti
soggetti per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.
All’udienza di trattazione del 20/05/2010 era presente l’Avv. Andrea Mangnanelli in rappresentanza
della Procura Federale della FIGC. Non erano presenti gli incolpati.
Nessun dubbio è consentito avere circa la responsabilità della Società relativamente al fatto
contestato. A tal fine è sufficiente considerare l’univoco contenuto della documentazione acquisita
agli atti del presente procedimento.
Nella fattispecie emerge quindi la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in
questione relativo alla partecipazione del Campionato Juniores, che doveva invece essere assolto
come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2009 per la stagione sportiva 2009/2010,
relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita e del Presidente Sig. Massetti Ivano per
responsabilità diretta ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva
2009/2010, si ritiene di comminare a carico del Sig. Massetti Ivano la sanzione dell’inibizione per
la durata di trenta giorni ed a carico della società la sanzione dell’ammenda di €.5.000,00,
quest’ultima così quantificata in maniera fissa sulla base di quanto stabilito dal citato C.U. nr.1.
[art.2- A/2 lett. g].
P.Q.M.
La Commissione disciplinare, dichiara il Sig. Massetti Ivano colpevole della violazione contestata e
dispone l’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione in seno alla FIGC a ricoprire cariche
federali ed a rappresentare le società nell’ambito federale, nonchè l’ammenda di € 5.000,00, alla società A.C. Città di Castello Srl.
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