COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE (PLAY-OFF) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ VIS PRETOLA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS PRETOLA CALCIO - BASTARDO DISPUTATA IL 07.05.2010 A BASTARDO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTA AL CALCIATORE D’ONOFRIO ALBERTO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato il 2° assistente dell’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: In sede di audizione, l’assistente di gara ha ricostruito con assoluta chiarezza l’episodio che ha visto protagonista il giovane calciatore D’Onofrio Alberto, ed ha rimarcato la volontarietà del gesto violento, precisando di aver accusato dolore per circa due minuti prima di riprendere regolarmente la gara. Tali circostanze smentiscono pertanto le giustificazioni addotte dalla società reclamante, tese a sostenere la involontarietà del gesto. Pur dovendosi rimarcare l’assoluta gravità del gesto, si ritiene equo adeguare la squalifica inflitta dal G.S., in ragione del fatto che il colpo inferto non ha comportato lesioni fisiche all’assistente di gara, e tenendo anche conto della giovane età del calciatore: ciò induce questa Commissione a ridurre la squalifica fino al 30.04.2011. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vis Pretola riduce la squalifica al calciatore D’ONOFRIO ALBERTO fino al 30.04.2011. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it