COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. HELLAS NARNI E DAI PROPRI TESSERATI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA HELLA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 136 del 04/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. HELLAS NARNI E DAI PROPRI TESSERATI IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA HELLAS NARNI – NUOVA TRE MONTI DISPUTATA IL 09.05.2010 A NARNI SCALO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.44 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 12.05.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE NANNINI MARIO FINO AL 30.09.2010; - PER AMMENDA DI €.200,00 E DIFFIDA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.06.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione dell’arbitro è emerso che il comportamento tenuto dal Sig. Mario Nannini non ha assunto un carattere minaccioso nei confronti della terna arbitrale, essendosi piuttosto trattato di una intemperanza solo verbale, della quale peraltro il Sig. Nannini ha fatto subito ammenda, andando a stringere la mano al direttore di gara; conseguentemente appare equo ridurre la sanzione dell’inibizione fino al 12 giugno 2010. Per quanto attiene agli episodi che hanno dato luogo all’applicazione dell’ammenda di €. 200,00 e della diffida a carico della società, la Commissione prende atto che sostanzialmente essi risultano confermati; tuttavia, tenuto conto del fatto che la terna arbitrale non ha avuto motivo di temere per la propria incolumità, la sanzione può essere contenuta in €. 150,00 di ammenda senza diffida. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Hellas Narni e dal Sig. Mario Nannini in proprio: riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Mario Nannini fino al 12.06.2010; riduce la sanzione dell’ammenda a carico della società ad €. 150,00 revocando la diffida. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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