COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.S.D. CONSELVE FANTON Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.S.D. CONSELVE FANTON Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 21/4/2010 – Squalifica sino al 10/5/2010 allenatore Montrone Angelo – Campionato di Promozione La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società Conselve Fanton, riguardante il provvedimento disciplinare in epigrafe e lo dichiara inammissibile. Infatti la squalifica a carico dell’allenatore Montrone Angelo non é sanzione impugnabile ai sensi dell’art. 45,3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (non superiore ad un mese). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.D. Conselve Fanton; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 10/5/2010 a carico dell’allenatore Montrone Angelo. - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it