COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 21/

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 21/4/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pistore Gastone – Campionato di Promozione Con atto in data 21/4/2010 La Società A.C.D. Campodarsego preannunciava appello avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale a carico del giocatore Pistore Gastone e pubblicata nel Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 61 del 21/4/2010. Con Raccomandata del 22/4/2010, anticipata per fax, la C.D.T. provvedeva ad inviare alla ricorrente gli atti ufficiali e fissava la data dell’audizione come da richiesta. L’A.C.D. Campodarsego, successivamente, con comunicazione datata 24/4/2010, informava di rinunciare al ricorso, condividendo l’entità della sanzione inflitta dal G.S, di primo grado nei confronti del giocatore Pistore Gastone. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dichiara non luogo a provvedere e delibera l’addebito della tassa reclamo non versata, ai sensi del disposto di cui all’art. 33, comma 8 del C.G.S.
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