COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. OPPOSIZIONE A.C. AUDACE S.M.E. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunica

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 01(CS) del 28 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.7. OPPOSIZIONE A.C. AUDACE S.M.E. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 39 del 3/3/2010 – Danni autovettura arbitro partita Audace SME-Lugagnano del 28/2/2010 – Torneo Allievi Squadre “B” Provinciale La Società A.C. Audace S.M.E. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 39 del 3/3/2010, con la quale ha disposto la responsabilità della Società medesima dei danni subiti dall’automezzo dell’arbitro che ha diretto la gara in oggetto. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Audace S.M.E.; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro ed il rappresentante della Società reclamante; rilevato che dallo stesso referto arbitrale e da quanto confermato in sede di audizione, emerge come non sussistano i presupposti di cui al Comunicato Ufficiale del C.R.V. n. 8 del 22/7/2008, punto 1.1.34. e di cui alla richiamata Circolare della L.N.D. n. 12 del 12/11/2004; ritenuto, in particolare, che non é stato dimostrato e neppure dedotto che l’arbitro abbia consegnato le chiavi della propria autovettura al dirigente addetto, né che ebbe effettuato con lo stesso la preventiva prevista verifica dello stato dell’autovettura stessa; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere l’opposizione presentata dalla Società A.C. Audace S.M.E.; - di annullare la delibera del G.S. di primo grado che riteneva responsabile la Società Audace SME dei danni arrecati all’autovettura del direttore di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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