COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. NETTUNO LIDO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 (CS) del 12 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.C.D. NETTUNO LIDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3/CS del 5/5/2010 –
Squalifica sino al 27/12/2010 Allenatore Scarpa Antonio – Campionato di 1^ Categoria
E
4.2.2. OPPOSIZIONE SIG. SCARPA ANTONIO – ALLENATORE A.C.D. NETTUNO LIDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3/CS del 5/5/2010 –
Squalifica a suo carico sino al 27/12/2010 – Campionato di 1^ Categoria
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha unito i due ricorsi per un unico giudizio.
La Società A.C.D. Nettuno Lido ed il Sig. Scarpa Antonio (Allenatore ACD Nettuno Lido) hanno presentato opposizione
avverso la sanzione assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 3/CS del
5/5/2010 del C.R. Veneto, con la quale ha adottato la squalifica sino al 27/12/2010 a carico dell’allenatore Scarpa
Antonio: allontanato perché censurava in modo improprio una decisione arbitrale, reagiva insultando e minacciando il
direttore di gara, ripetutamente colpendolo al petto col dito indice, senza provocargli dolore, accompagnando il gesto con
altre espressioni offensive. Indotto a lasciare il terreno di gioco da un dirigente, si posizionava in tribuna, da dove
continuava a criticare le decisioni dell’arbitro ed a ingiuriarlo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminati i ricorsi indicati in oggetto;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha integralmente ribadito quanto riportato nel rapporto di gara ed il relativo
supplemento di rapporto;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare i ricorsi presentati dall’A.C. Nettuno Lido e dal suo allenatore Scarpa Antonio;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 27/12/2010 a carico dell’allenatore Scarpa Antonio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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