COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.9. OPPOSIZIONE A.S.D. STRA RIVIERA DEL BRENTA Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.D
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
1.1.9. OPPOSIZIONE A.S.D. STRA RIVIERA DEL BRENTA
Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 44
del 12/5/2010 – Squalifica per 7 giornate giocatore Nalon Guido e squalifica per 3 giornate giocatore
Conte Marco – Finale Interprovinciale Campionato Juniores Prov.le
La Società A.S.D. Stra Riviera del Brenta ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo
della Delegazione Distrettuale di S. Donà pubblicate nel Comunicato n. 44 del 12/5/2010 con le quali sono state adottate
le seguenti sanzioni disciplinari :
- squalifica per sette giornate a carico del calciatore Nalon Guido : “espulso per condotta violenta nei confronti di un
avversario, alla notifica del provvedimento assumeva un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro : lo
spingeva con entrambe le mani tanto da farlo indietreggiare e, successivamente, gli appoggiava la testa contro la sua
in segno di sfida”;
- squalifica per tre giornate a carico del calciatore Conte Marco : “per condotta violenta verso un avversario a gioco
fermo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dall’ASD Stra Riviera del Brenta;
vista la documentazione ufficiale agli atti;
considerato che il rapporto dell’arbitro descrive in modo chiaro e preciso la condotta tenuta dai calciatori Nalon e Conte;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.S.D. Stra Riviera del Brenta;
- di confermare la squalifica per sette giornate a carico del calciatore Nalon Guido;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Conte Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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