COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.7. OPPOSIZIONE A.S.D. SANSTINOCORBOLONE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 (CS) del 20 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 1.1.7. OPPOSIZIONE A.S.D. SANSTINOCORBOLONE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 57 del 24/3/2010 – Avverso applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Sanstinocorbolone-Jesolo del 7/3/2010 – Ammenda € 55,00.- Squalifica una giornata giocatore Missio Walter – Campionato di 1^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale ha preso atto che la Corte di Giustizia Federale con C.U. n. 244/CGF del 29/4/2010 ha accolto Il ricorso per revocazione della Società Sanstinocorbolone, avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto in secondo grado alla C.D.T. Infatti la Società ricorrente, ha prodotto alla Corte di Giustizia Federale, la documentazione non presentata in occasione del precedente ricorso inoltrato alla C.D.T. ed inerente ai provvedimenti disciplinari citati in oggetto. La Corte di Giustizia Federale, per l’effetto, ha annullato l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità ed ha rimesso gli atti alla C.D.T. per l’esame di merito. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati il reclamo dell’ASD Sanstinocorbolone e gli atti trasmessi per competenza dalla Corte di Giustizia Federale; sentito nella riunione odierna il rappresentante della Società ricorrente assistito da legale; svolte ulteriori indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, il quale ha fornito un’esauriente e dettagliata informativa con la quale ha ribadito di non aver mai ricevuto la richiesta di aggiornamento del tesseramento del calciatore Missio Walter e che le raccomandate, pervenute dal luglio al settembre 2009 al Comitato Regionale Veneto da parte della Società opponente, contenevano altre e diverse richieste di tesseramento, specificatamente indicate nella predetta relazione; ritenuto, quindi, per quanto sopra, che il calciatore Missio può considerarsi regolarmente tesserato dalla Società Sanstinocorbolone soltanto a far data dal 25/3/2010; considerata pertanto irregolare la partecipazione del giocatore Missio Walter alla gara oggi presa in esame e disputata il 7/3/2010 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società A.S.D. Sanstinocorbolone; - di confermare a carico dell’ASD Sanstinocorbolone la sanzione della perdita della gara in applicazione del disposto di cui all’art. 17/5 del CGS, per cui omologa la gara in epigrafe c.s. : Sanstinocorbolone – Jesolo 0 – 3; - di confermare la sanzione della ammenda di € 55,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Missio Walter.
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