COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig Luca Arsié giocatore già tesserato A.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti :
del Sig Luca Arsié giocatore già tesserato A.C. Arsié
del Sig. Dario Dell’Agnol dirigente A.C. Arsié
della Società A.C. Arsié
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 10/5/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale:
Il Calciatore Luca ARSIÉ (già tesserato per la Società A.C. Arsié)
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, anche in relazione agli artt. 10,commi 2 e 6 del Codice di
Giustizia Sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato complessivamente 22 gare
nelle file della società A.C. Arsié, senza averne titolo perché in quel momento non tesserato come succintamente
descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
Il Dirigente Dario DELL’AGNOL (A.C. Arsié)
per rispondere della violazione di cui all’art. 1, anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6 del C.G.S., per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto n. 22 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi
menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza,
giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Luca Arsié non ne avesse titolo come succintamente descritto nella parte
motiva dell’atto di deferimento;
la Società A.C. Arsié
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri
tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del
C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la documentazione relativa alla nota del 28 aprile 2010 con cui il Vice Commissario Straordinario del Comitato
Regionale Veneto ha segnalato la partecipazione irregolare nella corrente stagione sportiva del calciatore Luca ARSIE'
da parte della società A.C. ARSIE' in occasione di 17 gare valevoli per il Campionato di 3^ Categoria - Girone "A";
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che effettivamente il calciatore Luca ARSIE', svincolato dalla società
A.C. ARSIE' il 01.07.2008 e successivamente non più tesseratosi per alcuna società, è stato impiegato dalla A.C. ARSIE'
in posizione irregolare nelle seguenti 17 gare di campionato, perché al momento non tesserato:
Arsiè - Cismon del Grappa 4 - 1 del 20.09.2009;
Sois - Arsiè 0 - 0 del 27.09.2009;
Arsiè - Castion 5 - 2 del 04.10.2009;
Coi de Pera - Arsiè 1 - 2 del11.1 0.2009;
Arsiè – Rinascente 4 - 0 del 17.10.2009;
Monte Tomatico - Arsiè 2 - 1 del 25.10.2009;
Salce - Arsiè 1 - 2 del 15.11.2009;
Arsiè - Mix EsseElle 3 - 1 del 22.11.2009;
Schiara - Arsiè 0 - 0 del 29.11.2009;
Pederobba - Arsiè 1 - 1 del 06.12.2009;
Alpes Cesio - Arsiè 0 - 2 del 13.12.2009;
Cismon - Arsiè 3 - 0 del 28.02.2010;
Arsiè - Sois 0 - 1 del 07.03.2010;
Castion - Arsiè 0 - 3 del 14.03.2010;
Arsiè - Coi de Pera 2 - 1 del 21.03.2010;
Rinascente Cornei - Arsiè 1 - 3 del 28.03.2010;
Arsiè - Monte Tomatico 2 - 1 del 11.04.2010;
rilevato, inoltre, che il calciatore Luca ARSIE' ha partecipato in posizione irregolare anche alle seguenti 5 gare valide per
il Torneo "Coppa Dolomiti" organizzato dalla Delegazione Provinciale di Belluno della F.I.G.C.:
Longarone - Arsiè O -2 del 03.04.2010;
Arsiè - Castion 1 -1 del 31.03.2010;
Castion - Arsiè 1 - 4 del 24.03.2010;
Arsiè - Schiara O - O del 17.03.2010;
Schiara - Arsiè 1 - 3 del 08.12.2009.
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del ARSIE' venne inserito negli elenchi in distinta
delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano tutte
firmate, quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. Dario DELL'AGNOL;
considerato che il sopramenzionato dirigente accompagnatore con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiarava
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
società di appartenenza, giusto le norme vigenti;
accertato che il sig. ARSIE' ha partecipato alle predette gare nell'interesse della società A.C. ARSIE' ai sensi dell'art. 1,
comma 5, del C.G.S.;
ritenuto che l'appartenenza del sig. ARSIE' alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme
federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che,
pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. anche in
relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e
rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.,
ascrivibile al sig. Dario DELL'AGNOL, dirigente della società A.C. ARSIE', nonché, a titolo di responsabilità oggettiva,
alla società A.C. ARSIE', ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti
che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.”
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 25/5/2010 sono risultati presenti :
il Sig. Dario Dell’Agnol dirigente A.C. Arsié
la Società A.C. Arsié rappresentata dal Sig. Daniele Dall’Agnol (Presidente), assistito dall’Avv. Damiano
Danesin
il Dott. Salvatore Sciuto rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il giocatore Luca Arsié ha inviato una comunicazione giustificando la sua mancata comparizione all’udienza odierna.
Il Rappresentante della Procura, ha esposto le circostanze dell’oggetto del deferimento, con dettagliata indicazione dei
tempi e dei provvedimenti che rilevano ai fini del presente deferimento.
A questo punto il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui
agli artt. 23 e 24 del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso
indicate :
a carico del Dirigente Dario Dell’Agnol (Soc. Arsié) l’inibizione per mesi dieci
a carico della Società A.C. Arsié : -ammenda di € 800,00.-
-penalizzazione di n. 4 punti nella classifica 2009/10 del Campionato di
3^ Categoria Bellunese;
-revoca del titolo di Campione della Coppa Dolomiti Bellunesi
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visti gli l’artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari :
a carico del Dirigente Dario Dell’Agnol : l’inibizione per mesi dieci
a carico della Società A.C. Arsié : -ammenda di € 800,00.-
-penalizzazione di n. 4 punti nella classifica 2009/10 del Campionato di
3^ Categoria Bellunese;
-revoca del titolo di Campione della Coppa Dolomiti Bellunesi
Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del calciatore Luca Arsié.
Per quanto riguarda la posizione del suddetto giocatore Arsié ritiene questa C.D.T., anzitutto sussistenti i fatti oggetto del
deferimento.
In particolare appare pacifico, anche perché correttamente non contestato dalle parti destinatarie del provvedimento di
deferimento, l’irregolare utilizzo del calciatore Arsié per n. 17 gare dell’attuale Campionato di 3^ Categoria bellunese e n.
5 gare della Coppa Dolomiti Bellunesi.
Accertati così i fatti, e dunque l’utilizzo senza titolo del calciatore di cui trattasi, per le gare, meglio specificate nell’atto di
deferimento, occorre procedere all’individuazione della sanzione da applicare.
In quest’ottica, la scrivente C.D.T., richiama il costante insegnamento della Commissione Disciplinare Nazionale secondo
cui “la facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover
pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo é demandata all’Organo Giudicante” (cfr. al C.U. n. 30/CDN del 19/10/2009).
In tale ottica, la scrivente C.D.T. ritiene possibile valorizzare gli elementi evidenziati in dibattimento, quali circostanze se
non di giustificazione, quanto meno attenuanti ai fini della graduazione della pena.
Ritiene, inoltre, possibile questa C.D.T. valorizzare il contegno processuale tenuto dal calciatore Luca Arsié, rivelatosi di
ampia collaborazione.
Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto
concerne la posizione del calciatore Luca Arsié, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione :
- squalifica sino al 15/9/2010.
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