COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE Nei confronti : del Sig. Stefano GRANDIS Già Presidente Calcio Schio 19
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 (CS) del 26 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.5. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
Nei confronti :
del Sig. Stefano GRANDIS Già Presidente Calcio Schio 1905
della Società A.C. Calcio Schio 1905
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 14/4/2010 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare
Territoriale:
il Sig. Stefano GRANDIS - all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Schio 1905
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in
relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e del C.U. n. 1 dell’1/7/2009 del
Comitato Regionale Veneto, per non aver iscritto una formazione dell’A.C. Schio 1905 al Campionato Juniores Elite, o
Juniores Regionale o Juniores Provinciale per la stagione sportiva 2009/2010;
la Società Calcio Schio 1905
per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., della violazione ascritta al proprio
Presidente, all’epoca dei fatti.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
Vista la segnalazione del 21.1.2010 del Presidente del Comitato Regionale Veneto, indirizzata alla Procura Federale,
relativa alla mancata iscrizione al Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale LND
2009/2010 di una formazione della Società CALCIO SCHIO 1905, partecipante con la prima squadra al Campionato
Regionale Veneto di Promozione;
constatato che in forza delle disposizioni emanate falla Lega Nazionale Dilettanti, riportate sul Comunicato Ufficiale n.1
deIl'1.7.2009 del C.R. Veneto "Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores Elite o Juniores Regionale o Juniores Provinciale";
accertato che la Società CALCIO SCHIO 1905 non ha provveduto per la stagione sportiva 2009 /2010 all'iscrizione di una
propria squadra al Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale e che di tale omissione è
responsabile il Presidente pro tempore, Sig. Stefano GRANDIS;
rilevato che nel comportamento del Sig. Stefano GRANDIS si ravvsa la violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate
con C.U. n.1 del Comitato Regionale Veneto”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 25/5/2010 sono risultati presenti :
il Sig. Stefano GRANDIS già Presidente Soc. Calcio Schio 1905 ASD
la Società Calcio Schio 1905 rappresentata dal Sig. Mauro Pozzer (Vice Presidente) munito di delega
il Dott. Salvatore Sciuto rappresentante della Procura della F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura e le seguenti parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto di cui agli artt. 23 e 24
del C.G.S. e, hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate :
- a carico del Sig. Stefano GRANDIS (Già Presidente della Soc. Calcio 1905) : la sanzione dell’inibizione per mesi due;
- a carico della Società Calcio Schio 1905 ASD : la sanzione della ammenda di € 1.300.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra come concordato dalle parti :
- a carico del Sig. Stefano GRANDIS (Già Presidente della Soc. Calcio 1905) : la sanzione dell’inibizione per mesi due;
- a carico della Società Calcio Schio 1905 ASD : la sanzione della ammenda di € 1.300.-
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