COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.1. OPPOSIZIONE ASS. AMICI DI FORTOGNA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Belluno di cui al Comun

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 (CS) del 28 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.1. OPPOSIZIONE ASS. AMICI DI FORTOGNA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale Belluno di cui al Comunicato n. 54 del 19/5/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Nozaric Ivan – Campionato di 3^ Categoria La Società Ass. Amici di Fortogna ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per sei giornate assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno a carico del giocatore Nozaric Ivan e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 19/5/2010 : “alla seconda ammonizione, mentre l’arbitro estraeva il cartellino rosso per effettuare l’espulsione, il calciatore si avvicinava all’arbitro insultandolo ripetutamente e mettendogli le mani sul petto lo spingeva fino a farlo arretrare, l’intervento dei compagni di squadra lo fermava mentre, lo stesso, tentava un nuovo contatto con l’arbitro. Mentre usciva dal campo continuava ripetutamente ad insultare l’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminata l’opposizione presentata dalla Società Ass. Amici di Fortogna; vista la documentazione ufficiale agli atti; considerata l’efficacia privilegiata attribuita ai predetti documenti arbitrali (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Ass. Amici di Fortogna; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Nozaric Ivan - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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