CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 05/02/10 Aleksandrova Sashka Ilieva contro Federazione Italiana Pallacanestro e A.S.D. Lazur Basket Catania L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Fr

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 05/02/10 Aleksandrova Sashka Ilieva contro Federazione Italiana Pallacanestro e A.S.D. Lazur Basket Catania L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 9/2009 proposto da Aleksandrova Sashka Ilieva, quale esercente la potestà parentale dell’atleta minore Alessandra Formica, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Alpini, con studio in Parma, Via F. Cavallotti n. 32, contro Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, e nei confronti di A.S.D. Lazur Basket Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giuseppe Federico Cicero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo La Cognata, con studio in Roma, Piazza Adriana n. 15; ricorso in data 25 novembre 2009, avverso la decisione di rigetto della Commissione Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro n. 1/2009, comunicato ufficiale n. 204 del 21 settembre 2009, relativa a richiesta di svincolo dell’atleta Alessandra Formica dalla società Lazur Basket Catania e autorizzazione a tesseramento presso il Basket Parma, confermata dalla decisione della Corte Federale FIP 14 ottobre 2009 n. 31, comunicato n. 264; con successiva integrazione del contraddittorio, giusta ordinanza presidenziale 27 novembre 2009, con atto in data 7 dicembre 2009, nei confronti della società A.S.D. Basket Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gianni Bertolazzi, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Metra, con studio in Parma, B.go del Parmigianino; vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti e controinteressate e i relativi atti difensivi e la documentazione depositata; uditi nella udienza del 9 dicembre 2009 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa, il difensore della parte ricorrente - signora Aleksandrova Sashka Ilieva, per la minore Alessandra Formica – avv. Monica Alpini, i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Pallacanestro – avv. prof. Guido Valori ed avv. Paola M.A. Vaccaro, il difensore della parte controinteressata – A.S.D. Lazur Basket Catania – avv. Riccardo La Cognata, nonché il difensore della parte controinteressata – A.S.D. Basket Parma – avv. Stefano Metra. Ritenuto in fatto In data 1 luglio 2009 Aleksandrova Sashka Ilieva, quale genitore esercente la potestà genitoriale sull’atleta (tesserata FIP) minore Alessandra Formica, presentava richiesta di applicazione dell’art. 16 Reg. esecutivo FIP (tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore), inviandola alla FIP e per conoscenza alla società di appartenenza (società Lazur Basket Catania). Nell’istanza la madre dell’atleta invoca l’avvenuto suo trasferimento a Parma ”per motivi di lavoro” (“assunzione a tempo indeterminato con qualifica di operaio, mansione di addetta alle pulizie preso il Residence Parmigianino”) e “l’intenzione” di “trasferire nella stessa residenza la figlia minorenne Alessandra Formica e permetterle altresì di proseguire l’attività dilettantistica di pallacanestro presso il Basket Parma … società storicamente nota per l’impegno sportivo e sociale nei confronti delle giovani interessate alla pratica della pallacanestro”. L’allegato modulo T-NTU di richiesta di nuovo tesseramento per la società A.S.D. Basket Parma risulta firmato dall’atleta minore e dalla sola madre; il modulo conteneva anche la sottoscrizione dal legale rappresentante dell’A.S.D. Basket Parma, ai sensi dell’art. 10, comma 5, e dell’art. 24 del predetto Regolamento esecutivo FIP, con valore anche di autentica della firma “di chi esercita la potestà genitoriale” e di “esclusione di responsabilità” per danni. La Commissione Tesseramento FIP, con decisione n. 1 in data 21 settembre 2009, rigettava l’istanza di tesseramento per trasferimento di residenza, per “mancanza dei requisiti formali dell’istanza e difetto di legittimazione attiva, quanto meno sotto il profilo della sua completezza”: la mancanza di sottoscrizione di entrambi i genitori ex art. 12, comma 2, testo novellato, del Regolamento esecutivo FIP e di provata giustificazione del difetto di firma dell’altro genitore, non trascurando altresì gli elementi indiziari di un “cambio di residenza che appare più l’effetto che non la causa del richiesto nuovo tesseramento”. Avverso l’anzidetta decisione la madre esercente la potestà genitoriale dell’atleta Alessandra Formica ha proposto ricorso alla Corte Federale FIP, deducendo: a) la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 16 Regolamento esecutivo FIP; b) l’irrilevanza delle ragioni del trasferimento da parte della madre a Parma; c) il fatto che detto trasferimento era anche conseguente al comportamento della società Lazur Catania, che, esonerandola dall’incarico di allenatrice, l’aveva privata della primaria fonte di sostentamento. La Corte Federale FIP, con decisione 14 ottobre 2009, n. 31, dopo avere superato le eccezioni preliminari relative alla mancanza di sottoscrizione da parte dell’atleta e alla non decorrenza del termine di novanta giorni dell’istanza dal cambio di residenza, ha respinto il ricorso sulla base di una serie di considerazioni aventi ciascuna carattere autonomo: a) essendo il trasferimento dell’intero nucleo familiare la causa legittimante del nuovo tesseramento ex art. 16 Regolamento esecutivo FIP, la parte istante aveva l’onere non assolto di fornire, con la domanda, la prova dei fatti addotti; b) nel merito la esistenza di margini di valutazione da parte della Commissione Tesseramento, come organo collegiale appartenente alla Giustizia sportiva, che non può limitarsi ad una funzione meramente notarile delle dichiarazioni, ma possiede e deve esercitare poteri di verifica della completezza ed attendibilità della documentazione fornita. Nel caso di specie si ritenevano sussistenti plurimi elementi, univoci, precisi e concordanti che inducevano a ritenere il trasferimento di residenza, posto a fondamento della domanda, fittizio o quantomeno compiuto al solo scopo di ottenere lo svincolo e il nuovo tesseramento per la minore Alessandra Formica; in sostanza si affermava che il trasferimento di residenza sarebbe stato utilizzato per creare il presupposto per lo svincolo della minore con una finalità antitetica al bene protetto dalla norma di cui si chiedeva l’applicazione. L’anzidetta decisione della Corte Federale FIP e quella di rigetto della Commissione Tesseramento FIP sono state impugnate dall’attuale ricorrente avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva, deducendo i seguenti motivi: 1) le argomentazioni delle decisioni impugnate sarebbero non condivisibili ed infondate, poiché contrarie alla norma invocata (art. 16 Regolamento esecutivo FIP) in relazione ai dettati dell’ordinamento statale che riconosce il libero svolgimento dello sport, il diritto all’unità familiare, al lavoro e agli studi, ed avrebbero esteso il sindacato sulle effettive ragioni del cambio di residenza, analizzando i motivi di lavoro della madre della atleta, in luogo dei motivi di famiglia della stessa giovane atleta; gli elementi offerti dalla ricorrente sarebbero sufficienti a concedere l’autorizzazione; l’allontanamento da Catania – su questi profili è chiesta prova testimoniale - sarebbe la conseguenza dell’esonero della madre dell’atleta dalla attività di allenatore della squadra di serie B regionale della società Lazur Catania; nella Provincia siciliana madre e figlia non avrebbero trovato fonti di sostentamento; grave vizio di motivazione sul rigetto delle doglianze spiegate; 2) sulla prova del cambio di residenza si evidenzia che il trasferimento a Parma in data 8 maggio 2009 non può essere inteso come obbligo a soggiornare permanentemente nella nuova città; ciò che rileva è proprio la relativa certificazione anagrafica. Il ricorso conclude per la riforma della decisione della Commissione Tesseramento confermata dalla decisione della Corte Federale, con riconoscimento del diritto dell’atleta Alessandra Formica a tesserarsi ex art. 16 Regolamento esecutivo FIP per la società ASD Basket Parma, e per la sussistenza della notevole rilevanza della questione, basata su diritti indisponibili quali il diritto al libero esercizio della attività sportiva e il diritto all’unità familiare, non compromettibili in arbitrato. Si sono costituiti in giudizio la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la A.S.D. Lazur Basket Catania, che hanno diffusamente contestato la fondatezza dei motivi di ricorso, producendo ampia documentazione. La FIP ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 1 del Codice dell’Alta Corte, trattandosi di questione non afferente a diritti né tantomeno a diritti indisponibili, ma attinente a svincolo di atleta e quindi squisitamente sportiva, da risolvere in base ad una disposizione regolamentare sportiva (art. 16 Regolamento esecutivo FIP) mirante a tutelare l’attività sportiva del minore. La A.S.D. Lazur Basket Catania, per parte sua, ha eccepito l’incompetenza dell’Alta Corte, trattandosi di diritti disponibili ed arbitrabili e ha dichiarato la disponibilità a consentire il tesseramento in prestito gratuito dell’atleta, rilevando, inoltre, l’inammissibilità e nullità del ricorso per difetto di domande e per confusione ed insufficienza dell’esposizione dei fatti e dei motivi di diritto; ha infine richiesto una prova testimoniale e ha prodotto numerosi documenti. Con ordinanza presidenziale 27 novembre 2009, impregiudicato ogni profilo preliminare sollevato dalle parti resistenti, si riteneva la sussistenza: a) di un concorrente interesse sostanziale della A.S.D. Basket Parma, società presso la quale l’atleta intende proseguire l’attività dilettantistica e verso la quale ha formulata istanza di tesseramento con contestuale dichiarazione della stessa A.S.D. Basket Parma di volerla tesserare, e di conseguenza la preliminare opportunità che la predetta A.S.D. Basket Parma sia presente come parte al giudizio in questa sede, consentendo così di poter anche realizzare un eventuale tentativo di composizione consensuale della lite, attese anche talune esibizioni di atti (v. ad es. offerta di prestito dell’atleta - pag. 2 memoria difensiva A.S.D. Lazur Basket Catania), e disponibilità ad intesa (lettera 19 novembre 2009 Basket Parma esibita il 26 novembre 2009), specie in considerazione delle preminenti esigenze di lealtà di comportamento proprie di ogni procedimento giustiziale, tanto più in relazione al carattere sportivo dell’attività per cui si discute; b) d’ufficio di motivi di urgenza, con la conseguente riduzione alla metà dei termini ancora da decorrere ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte e la integrazione del contraddittorio, nei confronti della A.S.D. Basket Parma, assegnando alla ricorrente il termine del 2 dicembre 2009 per l’adempimento della notifica o comunicazione anche per posta elettronica, salvo il successivo deposito presso la segreteria dell’Alta Corte. Contestualmente era confermata la già fissata udienza di discussione per il 9 dicembre 2009, assegnando alla parte A.S.D. Basket Parma il termine del 7 dicembre 2009 per scambio e deposito di memoria via posta elettronica, con facoltà delle altre parti di replica scritta fino alle ore 12 del giorno dell’udienza, salva ogni ulteriore difesa in sede di discussione orale; Il 7 dicembre 2009 la A.S.D. Basket Parma si costituiva in giudizio, depositando memoria, con cui contestava le decisioni impugnate con il ricorso Formica, deducendo la ultroneità delle argomentazioni poste a base delle stesse e sottolineando che l’unica analisi da compiere in questa sede riguardava la corrispondenza della domanda di svincolo alla normativa dell’art. 16 Regolamento esecutivo FIP (ricorrenza del duplice requisito dell’effettività del cambio di stabile dimora della famiglia e giustificazioni coerenti ai motivi prefissati dalla norma - studio, lavoro, famiglia) nonché di decorso del termine annuale o di 90 giorni per ritenere la stabilità del trasferimento. La A.S.D. Basket Parma sostiene inoltre che deve escludersi un potere sindacatorio sulle ragioni che hanno indotto il nucleo familiare a spostare la propria residenza e conclude per “la riforma della decisione assunta dalla Commissione Tesseramento FIP nel C.U. 204 del 21.09.2009, concedendo il consenso al tesseramento dell’atleta Alessandra Formica presso l’A.S.D. Basket Parma secondo l’art. 16 R.E. FIP”. La FIP e la ricorrente hanno depositato, rispettivamente il 9 e il 4 dicembre 2009, memorie integrative, nelle quali sviluppano le proprie tesi difensive. Nella udienza di discussione del 9 dicembre 2009, a seguito dell’invito formulato dal Presidente dell’Alta Corte, le parti comunicavano che erano in corso delle trattative per un eventuale amichevole componimento della controversia e, ciò premesso, si riportavano agli scritti ed alle conclusioni in precedenza formulati, chiedendo che la Corte differisse la camera di consiglio per decidere il ricorso, senza necessità di nuova convocazione, ad una data successiva al presumibile termine della trattativa, impegnandosi a comunicare entro l’11 gennaio 2010, ore 12, l’eventuale esito positivo o negativo ed entro il 15 gennaio 2010, ore 12, le deduzioni conseguenti ed eventuali note integrative. La Corte, nella medesima udienza, preso atto della volontà delle parti, al fine di facilitare la soluzione bonaria della controversia, tratteneva in decisione il ricorso e comunicava che la camera di consiglio (per la decisione) non si sarebbe tenuta prima del 15 gennaio 2010, assegnando alle parti il termine dell’11 gennaio, ore 12, per comunicare l’eventuale raggiungimento di un accordo preliminare e l’ulteriore termine del 15 gennaio, ore 12, per l’eventuale comunicazione della cessazione della materia del contendere o del sopravvenuto difetto di interesse o, in caso di mancato accordo, per il deposito, anche a mezzo fax o posta elettronica, di note integrative. La ricorrente, la FIP e la A.S.D. Basket Parma depositavano note integrative nel termine del 15 gennaio 2010. Considerato in diritto 1.- Preliminarmente deve essere precisato, di fronte a taluni aspetti delle conclusioni della ricorrente e della A.S.D. Basket Parma, che in questa sede di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della Giustizia sportiva che presuppone l’esaurimento della eventuale Giustizia Federale, oggetto di ricorso in caso di impugnativa di decisione federale può essere solo la decisione finale della Giustizia Federale, nella specie la decisione della Corte Federale e non quella di primo grado, cioè della Commissione Tesseramento. Di conseguenza possono avere rilevanza in questa sede solo i profili attinenti alla decisione della Corte federale, restando gli altri inammissibili. Inoltre in relazione a specifica eccezione relativa a vizi del ricorso in questa sede avanzata dalla A.S.D. Lazur Catania deve essere rilevata la infondatezza essendo i fatti e le censure relative alla decisione della Corte Federale sufficientemente esposti. 2.- Ai fini di esattamente inquadrare la natura e l’ambito essenziale della presente controversia e di valutarne l’ammissibilità, occorre premettere che, in base alle norme FIP, i casi di tesseramento e trasferimento sono molteplici, anche in relazione al duplice legame derivante da tesseramento verso la FIP da un canto e verso la società sportiva con valore prettamente negoziale e vincolo associativo dall’altro canto. Alcuni degli anzidetti casi presentano certamente un chiaro indice della disponibilità delle parti, in quanto richiedono una forma di consenso della precedente società sportiva (di provenienza) attraverso la tipologia di “nulla osta” (vedi, ad esempio, art. 10, comma 3, R.E. FIP in caso di nuovo tesseramento di giocatore non professionista in società professionista; art. 12 R.E. FIP – trasferimento a seguito di nulla osta di trasferimento della società di appartenenza; art. 36 R.E. FIP - trasferimento delle giocatrici; art. 39 R.E. FIP - trasferimento all’estero). Le ragioni della concessione o meno del “nulla osta” attengono, nella maggior parte delle ipotesi, ad una valutazione ed a una tutela della compagine anche economica e patrimoniale delle società o associazioni sportive, che hanno esigenze di programmazione adeguata ed impiegano risorse per la preparazione e l’affinamento degli atleti, come è confermato dalla possibilità di intese o accordi; Risultano evidenti le differenze fra l’ipotesi della presente controversia incentrata sull’applicazione dell’art. 16 Regolamento esecutivo FIP e gli anzidetti casi di previsione di nulla osta, non vincolato a presupposti o condizioni prefigurate ed inderogabili, per lo meno sotto il profilo della tipizzazione dei motivi di rifiuto, come invece auspicato in più sedi anche europee. Questi “nulla osta”, infatti, restano rimessi ad una pura scelta-accettazione o rifiuto delle società di appartenenza del giocatore, anche per le eventuali modalità di concessione, pure se accompagnati o preceduti da una conforme dichiarazione di volontà dell’atleta e quindi da una sostanziale intesa o accordo consensuale. Gli anzidetti casi, e così l’esecuzione e gli adempimenti degli accordi sui trasferimenti, sono caratterizzati variamente da profili eminentemente economici e, come tali, naturalmente disponibili. In ogni caso sono sempre rapporti che devono soggiacere alle regole di correttezza e lealtà e alle altre previsioni normative proprie dell’ambito sportivo e quindi non sottratte ad una sindacabilità degli organi preposti nell’ordinamento sportivo. E’ altresì indiscutibile che - a parte gli eventuali profili disciplinari - i casi di questioni e controversie sul tesseramento (anche indipendentemente dalla sussistenza di un trasferimento) rientrano nelle previsioni di competenza degli organi di Giustizia federale secondo le regole federali (artt. 102, 70 e 72 del Regolamento di giustizia FIP, salve le ipotesi dell’art. 106 dello stesso Regolamento), salvi gli eventuali ultimi gradi della Giustizia sportiva del Coni ex articoli 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Coni in relazione all’art. 2, comma 2, e 3, D. legge 18 agosto 2003, n.220, convertito, con modifiche, in Legge 17 ottobre 2003, n. 280. Inoltre rientrano nei poteri degli anzidetti organi federali, una volta aditi, la valutazione e il sindacato pieno sulla sussistenza di tutti i presupposti e gli elementi previsti dalle singole ipotesi regolamentari ed in ogni caso la valutazione, anche di merito, delle ragioni di eventuale opposizione della società o associazione interessata, ad evitare eventuali abusi vessatori collegati a durata indeterminata o non ragionevolmente limitata del vincolo associativo. 3.- Passando ad esaminare in dettaglio la differente fattispecie dell’art. 16 del Regolamento esecutivo FIP (Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore), relativo a giocatore “non professionista” o di categoria giovanile, occorre innanzitutto rilevare che la previsione ha una duplice finalità di assicurare da un canto, per queste categorie di atleti-giocatori in fase di formazione e/o non legati da particolare rapporto professionistico - lavorativo, un trattamento derogatorio del sistema di vincolo e del “nulla osta”. D’altro canto si tende a conciliare un equo contemperamento degli interessi della compagine associativa – societaria, delimitando e rafforzando la tutela di taluni specifici interessi della persona degli atleti valutati come prioritari, con particolare riguardo ai giovani e ai dilettanti, che hanno, nello specifico settore della pallacanestrobasket, un vincolo con la società di tutt’altro che esigua durata. In altri termini l’atleta giocatore di pallacanestro (non professionista o di categoria giovanile) con vincolo sportivo, cioè tesserato in una società o associazione per sport a squadra, come nel caso della pallacanestro, è libero – come qualsiasi soggetto - di fare sport e di vivere abitualmente dove crede opportuno fissare la residenza, secondo le proprie aspirazioni e esigenze personali. Tuttavia, se vuole continuare l’attività agonistica organizzata nel settore FIP e continuare ad essere tesserato FIP passando ad altra società sportiva, l’atleta deve osservare certe regole, in modo da essere liberato dai vincoli associativi, seguendo determinate procedure, che prevedono il nulla osta della società di appartenenza come ipotesi di carattere generale (v. art. 12 Regolamento esecutivo FIP e altre ipotesi cit.). Come norma derogatoria al sistema di nuovo tesseramento e di necessario consenso della società, che è titolare del vincolo associativo (esclusivo con una sola società), l’art. 16 del Regolamento esecutivo FIP prevede un sistema privilegiato, a favore degli atleti del settore non professionistico o di categoria giovanile, quando ricorrano motivi di studio o familiari o di lavoro, collegati, sotto il profilo di causalità attiva e determinante, ad una giusta causa di trasferimento della residenza, diversa da quella all’atto del tesseramento. La giustificazione di questa deroga (e come norma derogatoria è di stretta interpretazione) è data - oltre come indispensabile correttivo al vincolo associativo eccessivamente o irragionevolmente prolungato nel settore considerato - dal giustificato cambiamento stabile della residenza in un Comune diverso da quello originario del momento del tesseramento. Più precisamente deve trattarsi di un trasferimento stabile di residenza - causato da tassativi motivi (giusta causa giustificativa) - in Comune di altra Regione o Provincia non limitrofa, per cui debba escludersi una compatibilità delle attività sportive nella squadra e società originaria con le esigenze di studio, familiari e di lavoro diversamente e giustificatamente localizzate. In tali circostanze le anzidette esigenze, con valore di giusta causa di trasferimento, sono ritenute preminenti (per i profili che coinvolgono diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e costituiscono controlimiti inderogabili e criteri interpretativi dell’autonomia dell’ordinamento e del diritto sportivo) e si presumono – una volta consolidate con il decorso di un determinato periodo - non conciliabili con il mantenimento del tesseramento e del vincolo associativo sportivo originario dal punto di vista della localizzazione delle attività. In realtà la norma non ritiene sufficiente il puro e semplice trasferimento effettivo di residenza, che trasformerebbe il trasferimento in una scelta, unilaterale ad liitum, di interrompere il vincolo sportivo-associativo e di pretendere un nuovo tesseramento. Invece questo trasferimento di residenza, per rendere valida la pretesa di nuovo tesseramento con altra società, deve essere giustificato e causato dalle esigenze prioritarie di studio, familiari o di lavoro, di modo che queste esigenze devono essere un prius, come comprovato antecedente causale, rispetto alla scelta di cambiare residenza e società. Naturalmente questi profili giustificativi costituiscono elementi costitutivi della pretesa di nuovo tesseramento (senza “nulla osta”) e, quindi, devono essere specificamente allegati e provati, cioè devono essere invocati con la domanda ed assistiti da idonea documentazione. Da sottolineare che l’art. 16 si preoccupa della effettività e stabilità del trasferimento di residenza, prevedendo che gli effetti di decorrenza del nuovo tesseramento si producano dopo un congruo termine dall’effettivo cambio di residenza, ciò per assicurare un consolidamento della dimora abituale, non meramente occasionale o finalizzata ad altri scopi diversi da quelli costituenti giusta causa: questo termine dilatorio di decorrenza (e non di azionabilità della richiesta) è di un anno, ridotto a 90 giorni, come ulteriore deroga, quando concorra l’ulteriore requisito – si noti aggiuntivo – di effettivo cambio di residenza coinvolgente l’intero nucleo familiare di atleta minore. La prova su questo ultimo profilo può essere data - con gli effetti propri delle certificazioni anagrafiche e salvi gli atti equipollenti - dal certificato di residenza relativo a tutti i componenti della famiglia (naturalmente fermi gli effetti degli atti di separazione dei coniugi e dei provvedimenti di affidamento di figlio e di sentenza di divorzio), insieme allo stato di famiglia (o atto equipollente) e non semplicemente da un certificato di residenza relativo ad un solo soggetto come il genitore (v. certificato in atti 16/09/2009, esibito con il ricorso alla Corte Federale e depositato nella Segreteria di questa Alta Corte il 25 novembre 2009), ancorché preceduto da una dichiarazione di cambio di residenza relativo a genitrice e figlia. Per quanto riguarda la legittimazione alla richiesta di tesseramento per i minori deve essere tenuto presente che, mentre il testo dell’art. art. 10 (Nuovo tesseramento) del Regolamento esecutivo FIP (delibera n.402 C.F. 27/11/1999 – delibera n.144 C.F. 13/05/2000 – delibera n.350 C.F. 08/10/2000 – delibera n.325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n.315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n.7 C.F. 25/07/2003 – delibera n.123 C.F. 26/09/2003 – delibera n.292 C.F. 14/02/2004 – delibera n.14 C.F. n.1 del 26/07/2004 – delibera n.178 C.F. 21-22/10/2005) al comma 2 prevede che il modulo di tesseramento “deve essere controfirmato da entrambi i genitori”, nel comma 5 dello stesso articolo e nell’articolo 18, comma 5, si continua a fare riferimento solo a chi esercita la potestà genitoriale. Allo stesso modo nello specifico Titolo III (Giocatori di categoria giovanile) l’art. 24, commi 2 e 3, fa riferimento alla controfirma di chi esercita la potestà genitoriale, di modo che questa deve essere concretamente verificata secondo le prevalenti norme del codice civile per la identificazione del soggetto legittimato alla firma per il minore, sulla base delle previsioni degli atti di ordinaria amministrazione (v. per la qualificazione relativa Corte Federale n. 28, C.U n. 647 del 14 aprile 2003, ancorché prima di talune limitate modifiche del testo regolamentare; Cass. 7 giugno 1968 n.1741; 10 agosto 1966 n. 2173; 16 febbraio 1966 n. 484). Appare ovvio che la firma di entrambi i genitori può essere una semplice cautela per escludere l’eventualità di conflitti o verifiche su modalità di affidamenti. Da precisare, inoltre, che il rigetto, ancorché definitivo, di una istanza di nuovo tesseramento per un determinato motivo agevolato di giustificazione del trasferimento (art. 16 R.E. FIP) non preclude affatto una nuova domanda per documentati motivi, tenendo conto che questo tipo di istanze per nuovo tesseramento possono essere richieste in qualunque periodo dell’anno (art. 16, comma 2) e che il rigetto non esclude neppure la possibilità di percorrere il differente e normale strumento del nulla osta ex art. 12 R.E. FIP. 4.- Sulla base delle predette considerazioni sulla interpretazione e natura dell’art 16citato, risulta che nella materia di questo tesseramento possono sussistere controversie che, per l’ambito delle ragioni previste e fatte valere, coinvolgono, in modo essenziale, posizioni basate su diritti indisponibili (tali come esercitabili nell’ambito del diritto sportivo in relazione a posizioni costituzionalmente rilevanti e necessariamente prevalenti) quali quelle della unità familiare, quelle del lavoro e quelle della tutela di atleti minorenni. Come tali, le anzidette controversie, una volta esauriti i rimedi della Giustizia Federale, rientrano nella possibilità di tutela avanti a questa Alta Corte come organo di Giustizia del Coni, in presenza degli altri presupposti. In altri termini tali controversie rientrano nella previsione di ultimo grado di tutela (v. Alta Corte 9 giugno 2009 n. 1) avanti all’organo di Giustizia sportiva del Coni, secondo il combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D. Legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modifiche, in legge 17 ottobre 2003, n. 280, dell’art 12 e 12 bis dello Statuto del Coni e dell’art. 1 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, sempre che concorra anche la ulteriore condizione di ammissibilità, cioè l’ipotesi di notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo (art art. 12 bis, comma 2, Statuto Coni; art. 1, comma 3, Codice Alta Corte). Di conseguenza, ancorché siano coinvolte posizioni di diritti indisponibili, sia pure con profili attinenti a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, occorre sempre valutare la anzidetta notevole e concreta rilevanza della specifica controversia per l’ordinamento sportivo “in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame”, da intendersi come questioni, sia di fatto sia di diritto, decisive per la soluzione della controversia con la specifica caratteristica di una notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo. Nella specie considerata – tenuto conto delle considerazioni in premessa - l’elemento decisivo della concreta consistenza della controversia (non a caso ben due parti in questa sede hanno invocato una prova testimoniale su fatti) è dato da una mera valutazione dei fatti e dei relativi elementi probatori acquisiti sia con la domanda iniziale, sia dagli organi di giustizia federale in ordine alla preesistenza del trasferimento e delle relative ragioni giustificative rispetto alla scelta di trasferimento a Parma e di tesseramento con la società Basket Parma. Pertanto nel caso considerato deve escludersi la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, nei sensi suindicati di duplice profilo “sia di fatto sia di diritto”, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in questa sede 5.- Sussistono giustificati motivi, anche in relazione alla situazione economica della parte ricorrente e della minore età della atleta, nonché in base alla valutazione del complessivo comportamento processuale delle parti in causa, per compensare integralmente le spese e gli onorari del giudizio. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA inammissibile il ricorso indicato in epigrafe; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 18 gennaio 2010. Il Presidente e Relatore Il Segretario F.to Riccardo Chieppa F.to Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 18 gennaio 2010. Decisione pubblicata il 5 febbraio 2010. Il Segretario F.to Alvio La Face
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