F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. PALESTRINA A.S.D. AVVERSO LA DECLARATOR

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’U.S. PALESTRINA A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DI INAMMISSIBILITÀ PER LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. ANCONITANO FRANCESCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21.1.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’11.3.2010) La Corte di giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso: - la US Palestrina ha impugnato per revocazione, ex art. 39 C.G.S., la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64 dell’11 marzo 2010 – che ha dichiarato improcedibile e inammissibile i ricorsi proposti nell’interesse della U.S. Palestrina e del legale rappresentante, signor Francesco Anconitano, avverso la precedente decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 21 gennaio 2010 – emessa a seguito di deferimento della Procura Federale, con la quale è stata comminata l’ammenda di € 5.000,00 alla società oltre la inibizione per giorni trenta al Sig. Francesco Anconitano. La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dalla società in quanto la stessa aveva agito in persona di un soggetto – il signor Anconitano – sottoposto a provvedimento di inibizione. Per quanto atteneva la posizione del signor Anconitano, l’organo giudicante di seconda istanza osservava che il provvedimento sanzionatorio – inibizione per giorni trenta – adottato nei suoi confronti, era inoppugnabile in base a quanto disposto dall’art. 45 comma 3 C.G.S., che non prevede il mezzo dell’impugnazione per i dirigenti inibiti fino ad un mese. Tanto premesso, la C.G.F. osserva: - il ricorso è inammissibile. Per quanto riguarda la posizione dell’Anconitano, lo stesso difetta del requisito della decisività in quanto, come già correttamente indicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il C.G.S. non ammette l’impugnazione delle sanzioni inflitte ai dirigenti, non eccedenti il termine di un mese. Per quanto riguarda la società, gli atti dimostrano che il deferimento così come l’avviso di convocazione sono stati ritualmente notificati alla sede iscritta nel foglio di censimento e, pertanto, viene precluso al ricorrente – rimasto assente nel procedimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale – l’utilizzo del mezzo di impugnazione straordinario finalizzato, evidentemente, ad ottenere una indebita rimessione in termini per attività difensiva che avrebbe dovuto svolgersi innanzi alla Commissione di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’U.S. Palestrina A.S.D. di Palestrina (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it