F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 12 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO CALC. RAFFAELE DE MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 12 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO CALC. RAFFAELE DE MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/CROTONE DEL 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 1-86 del 26.1.2010) Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 186 del 26.1.2010, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al calciatore Raffaele De Martino la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per aver al 14° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con un pugno alla schiena, senza conseguenze lesive”. A seguito di tale fallo di gioco, il De Martino veniva espulso dall’arbitro, così come correttamente riportato da questi nel proprio referto. L’arbitro ha riferito di un fallo commesso a gioco fermo nei confronti di un avversario rimasto a terra, proprio a sottolineare la gratuità del gesto del De Martino, il quale dolosamente e deliberatamente colpiva l’avversario con un pugno alle spalle. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo il calciatore, contestando, in particolare, l'entità della sanzione, chiedendone la riduzione a due giornate effettive di gara. Alla seduta del 12.2.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il reclamante, il quale, assistito dal suo difensore, ha illustrato i motivi scritti. Osserva questa Corte che il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Non sussiste, infatti, dubbio alcuno circa la volontarietà del gesto posto in essere dal De Martino, così come puntualmente refertato dall'arbitro. Giova precisare, in conformità al principio statuito da questa Corte e dal quale non intende discostarsi, che per condotta violenta non deve intendersi solo quella dalla quale derivano lesioni personali, ma anche quella che, pur non provocando conseguenze lesive, sia in grado di costituire pericolo per l'integrità fisica, alcunché rilevando, ai fini disciplinari, il fatto che il calciatore colpito dal De Martino si sia rialzato ed abbia proseguito il gioco. Da ciò consegue la congruità della sanzione comminata nel minimo edittale.Per quant'altro, infine, questa C.G.F. non ritiene ammissibile il filmato prodotto dal reclamante, non sussistendone i requisiti di cui all'art. 35, comma 1.2 C.G.S..Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore De Martino Raffaele. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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