F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010 1) RICORSO DELL’A.C.D. ANITRELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 212/CGF del 01 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 27 Maggio 2010
1) RICORSO DELL’A.C.D. ANITRELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROMOZIONE ANITRELLA/FORMIA 1905 DEL 31.1.2010 (Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 104 del 4.3.2010)
E’ preliminarmente da osservare che con il reclamo indicato in epigrafe la società ricorrente chiede la riforma della decisione resa in materia dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 104 del 4.3.2010, la quale aveva a sua volta respinto le censure proposte contro la precedente delibera adottata in argomento dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con Com. Uff. n. 93 dell’11.2.2010. Appare, quindi, di tutta evidenza che con l’attuale gravame si mira ad introdurre un terzo grado di giudizio relativamente ad una vicenda che non può formare oggetto di ulteriore impugnazione se non per ipotesi di revocazione o di revisione. Il ricorso si rivela, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 37 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Anitrella di Anitrella (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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