LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 181/DIV DEL 31 MAGGIO 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O 1 DIVISIONE P L A Y – O U T – GARA FOGGIA – PESCINA VG – Il Giudice Sportivo, – letti gli atti ufficiali, o s s e r v a –

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 181/DIV DEL 31 MAGGIO 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O 1 DIVISIONE P L A Y - O U T - GARA FOGGIA – PESCINA VG - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - risulta dagli atti ufficiali che sostenitori del Foggia dopo averli introdotti nel proprio settore, più volte durante la gara, accendevano numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, analogamente gli stessi facevano esplodere, nel proprio settore e senza conseguenze, diversi petardi, alcuni di notevole potenza: - gli stessi nella parte finale del primo tempo di gara e per l’intero secondo tempo, in più occasioni lanciavano sul terreno di gioco, all’indirizzo dei calciatori avversari e degli assistenti arbitrali bottiglie d’acqua e lattine di birra semipiene, senza colpire, ad eccezione di alcuni spruzzi che raggiungevano un assistente arbitrale; - i medesimi sostenitori al 23’ del secondo tempo, a seguito dalla segnatura della seconda rete da parte della squadra avversaria, iniziavano un lancio sul terreno di gioco di numerose bottiglie piene d’acqua in plastica, aste e bastoni in legno all’indirizzo dei calciatori della propria squadra, ed in particolare del portiere che occupava la porta adiacente la curva dagli stessi occupata; - che tale situazione costringeva l’arbitro a sospendere la gara per rimuovere i predetti oggetti dal terreno di gioco; - che dopo circa tre minuti dalla ripresa del gioco i tifosi del Foggia reiteravano il lancio dei medesimi oggetti, in maniera più intensa e con il lancio anche di pezzi di seggiolini in plastica divelti ed anche di frammenti di cemento, senza colpire; - che contemporaneamente un gruppo di tifosi tentava di sfondare il cancello di accesso al terreno di gioco; - che tale situazione costringeva l’arbitro a sospendere la gara per circa dieci minuti, in quanto il responsabile dell’Ordine pubblico gli comunicava l’impossibilità di garantire l’incolumità delle persone presenti nel recinto di gioco; - che il pronto intervento delle forze dell’ordine impediva lo sfondamento del cancello e fermava un solitario invasore che, scavalcata la recinzione, dopo essere entrato in campo si era minacciosamente avvicinato ai calciatori della propria squadra; - che il direttore di gara, avuta conferma dal responsabile dell’ordine pubblico della ripristinata regolarità, riprendeva il gioco portando regolarmente a termine la gara; - che gli episodi innanzi esposti, che se ulteriormente reiterati avrebbero portato alla definitiva sospensione della gara, seguono analoghe manifestazioni di intemperanza da parte dei sostenitori del Foggia più volte sanzionate durante la corrente stagione sportiva; - che pertanto accertata la responsabilità della società Foggia, questo Giudice Sportivo, nel modulare e quantificare le conseguenti sanzioni, deve tener conto del pericolo di reiterazione dei predetti comportamenti; - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Foggia la sanzione dell’obbligo di disputare due gare effettive di Campionato della stagione sportiva 2010 – 2011 a porte chiuse, nonché l’ammenda di € 10.000.= ( plurirecidiva). - di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.
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