LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 10 giugno 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE B TIM Gara Soc. TORINO – Soc. BRESCIA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiv

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 305 DEL 10 giugno 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE B TIM Gara Soc. TORINO – Soc. BRESCIA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 13.07 odierne) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 6 ° del primo tempo dal calciatore Rolando Bianchi (Soc. Torino), consistente nella pronuncia di un’espressione blasfema; ricevuta altresì, con fax delle ore 11.07, un’istanza della Soc. Brescia, in persona del Presidente Luigi Corioni, al fine di valutare, e conseguentemente sanzionare, tale comportamento del calciatore granata; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, il calciatore Bianchi si portava ai bordi del campo per ricevere le opportune cure circa un trauma al volto subito durante un contrasto di giuoco. In tale frangente, mentre il massaggiatore gli detergeva le labbra sanguinanti, il calciatore, rivolgendosi resumibilmente al Quarto Ufficiale, pronunciava alcune parole tra le quali è perfettamente intellegibile un’espressione blasfema. Ne consegue ex artt. 35 e 19 CGS l’ammissibilità della prova televisiva e la sanzionabilità di tale comportamento. P.Q.M. delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di infliggere al calciatore Rolando Bianchi (Soc. Torino) la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara.
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