F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA:all.Francesco CARBONE / A.S.D. RACALE(ex ASD CASARANO) ( 2/78 ) ARBITR
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010
VERTENZA:all.Francesco CARBONE / A.S.D. RACALE(ex ASD CASARANO)
( 2/78 )
ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 2/07/2007 l’allenatore di base Francesco CARBONE,iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.,ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto,da parte della A.S.D.Casarano,attuale Racale,il pagamento di € 2,400,oo.
Il ricorrente ha allegato copia del contratto,datato 7/07/2006,sottoscritto solo dal rappresentante della Società con apposito timbro della stessa,da cui si evince che,per l’attività di responsabile della preparazione fisica ed allenatore in seconda della 1° squadra,dovevano essere corrisposti € 6.300,oo da pagarsi in tre rate di € 2.100,oo cadauna,aventi scadenze al 7/08/2006,7/11/2006 e 7/01/2007.Allega altresì raccomandata a.r. del 20/05/2007,inviata alla A.S.D.Casarano di richiesta del suo credito pari ad € 2.400,oo.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale,con lettera inviata a mezzo fax al Comitato Regionale Puglia L.N.D.,ha accertato che il contratto,sottoscritto dalle parti il 7/08/2006 è stato regolarmente depositato il 23/08/2006.Inoltre è stato accertato anche la emissione di tessera da tecnico di allenatore in 2° del ricorrente Carbone con l’allora A.S.D.Casarano.
Con raccomandata del 4/10/2007 il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D.Racale,ex Casarano,e il ricorrente a presentare,ove lo ritenga,le proprie controdeduzioni scritte.
La Società convenuta,con raccomandata del 17/10/2007,ha controdedotto significando che nulla è dovuto al ricorrente ed ha,altresì,allegato n.3 ricevute di pagamento di € 2.100,oo cadauna sottoscritte dal ricorrente Carbone Francesco e datate 18/08/2006,2/12/2006 e 25/01/2007.
Il ricorrente Carbone Francesco,assistito dalla dott.ssa D’Amico Viviana,con raccomandata del 28/11/2007,ha sottolineatp e ribadito che non ha mai sottoscritto i documenti con il sig.Alfarano e,pertanto,ritiene che gli stessi portano firme false:Inoltre ha comunicato che pende presso la Stazione dei Carabinieri di Guagnano di Lecce una denuncia-querela eseguita il 5/06/2007 per aver ricevuto offese e minacce dal sig.Alfarano Fulvio durante un colloquio telefonico avvenuto nel mese di marzo 2007.
La società A.S.D.Racale,con raccomandata del 18/12/2008,a firma del vice Presidente Francesca Marsano,ha controdedotto alle osservazione del ricorrente affermando:
1.che Fulvio Alfarano non è mai stato debitore nei confronti di Francesco Carbone e se obbligazioni
vi sono state sono sorte con l’A.S.D.Casarano,ora A.S.D.Racale;
2.che a fronte del contratto stipulato tra le parti l’A.S.D.Casarano ha versato la complessiva somma
di € 7.200,oo,importo maggiore rispetto a quello dovuto perché la differenza di € 900,oo è stata
consegnata all’allenatore,quale acconto sul compenso della successiva stagione 2007/08;
3.gli importi versati a titolo di compenso per la stagione 2006/07 ammontano ad € 6.300,oo,come
da ricevite sottoscritte dal prof.Carbone,che ha facoltà di contestarle nelle sedi opportune;
4.che la controparte chiede il pagamento della somma di € 2.400,oo quale residuo del suo credito di € 6.300,oo e che riconosce,pertanto,di aver ricevuto € 3.900,oo,senza specificare come li ha presi;
5.che l’A.S.D.Racale non potrà effettuare alcun pagamento sino a quando non vi sarà la prova che le dichiarazioni non sono state sottoscritte dal prof.Carbone.
Alle controdeduzioni della Società,il ricorrente,con raccomandata del 28/12/2007,ha fatto pervenire ulteriore comunicazione,sottoscritta anche dalla dott.ssa D’Amico Viviana,con la quale rileva la decadenza del termine di presentazione di controdeduzioni in quanto fatte pervenire oltre il termine previsto dalla normativa vigente in materia.Inoltre,dopo aver richiamato i fatti sin qui avutosi,chiede al Collegio Arbitrale di non ammettere le memorie di replica datate 18/12/2007,a firma del Vice Presidente Francesca Marsano in quanto presentate oltre i termini consentiti e di accertare cha la A.S.D.Racale,già Castrano,è debitrice nei suoi confronti di € 2.400,oo.
Il Collegio Arbitrale nella seduta del 5/04/2008,in seguito ai fatti sopra esposti,ha ritenuto opportuno di investire nella questione la Procura Federale perche accertasse l’autenticità delle firme apposte sulla quietanze di pagamento da parte dell’allenatore Carbone Francesco,depositate dalla A.S.D.Racale,già Castrano.
La Procura Federale,con comunicazione del 25/03/2010,ha inviato a questo Collegio l’esito degli accertamenti esperiti,da cui è emerso che”le ricevute del 7/08/2006,7/11/2006 e 7/01/2007 sono inesistenti e mai rilasciate(quindi anche apocrife nella sottoscrizione)”
Tanto premesso,questo Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Carbone Francesco è meritevole di accoglimento.
Va,quindi,riconosciuto al ricorrente la somma di € 2.400,oo a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento per la stagione sportiva 2006/07,con la Società A.S.D.Racale,già Castrano.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo all’A.S.D.Racale,già Castrano,di corrispondere all’allenatore Francesco Carbone la somma di € 2.400,oo a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2006/07.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.