COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 17/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare – DEL SIG. CICCONE NINO, PRESIDENTE DELLA S.S. PACENTRO ‘91, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 17/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare - DEL SIG. CICCONE NINO, PRESIDENTE DELLA S.S. PACENTRO ‘91, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 35, COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA ED ONORE SPORTIVO PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. PETTINELLA SALVO, NEL CORSO DELLA S. S. 2009-2010 E PRECISAMENTE FINO AL 15 MARZO 2010, LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR NON ESSENDO FORMALMENTE TESSERATO PER LA S.S. PACENTRO ’91; E PER AVERE CONSENTITO CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE, NEL CORSO DELLE GARE SVOLTESI NEL MEDESIMO PERIODO, FOSSE SVOLTA DA SOGGETTO DIVERSO E NON QUALIFICATO, OSSIA DAL SIG. CERASA ERCOLE ROBERTO, DIRIGENTE DELLA S.S. PACENTRO ’91; - DEL SIG. CERASA ERCOLE ROBERTO, DIRIGENTE DELLA S.S. PACENTRO ‘91, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 35, COMMA 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO E 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F. AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA ED ONORE SPORTIVO; PER AVERE ASSUNTO, NEL PREDETTO PERIODO, LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA; - DELLA SOCIETA’ S.S. PACENTRO ‘91 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI. Con nota del 20.4.10, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata a.r. del 04.5.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 14.06.10, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché il Sig. Ciccone Nino, presidente della S.S. Pacentro ‘91, Sig. Cerasa Ercole Roberto, dirigente della della S.S. Pacentro ‘91 e l’Avv. Piercarlo Cirilli in rappresentanza di tutti i soggetti deferiti i quali chiedevano, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni concordate con la Procura nella seguente misura: ammenda di € 333,34 alla Società S.S. Pacentro ’91 e inibizione di mesi due al Presidente Sig. Ciccone Nino e giorni 40 al Sig. Cerasa Ercole Roberto. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visto l’ art. 23 C.G.S. DELIBERA di infliggere l’ammenda di € 333,34 alla Società S.S. Pacentro ’91, l’inibizione di mesi due al Presidente Sig. Ciccone Nino e di giorni 40 al Sig. Cerasa Ercole Roberto. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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