COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 17/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. LABRECCIOSA MATTEO ARBITRO EFFETTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLO STATUTO, ANCHE IN RELAZIONE ALL’AR

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 17/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. LABRECCIOSA MATTEO ARBITRO EFFETTIVO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMA 2, DELLO STATUTO, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 3, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A., PER AVERE PRESENTATO UNA DENUNCIA QUERELA NEI CONFRONTI DI ALTRO TESSERATO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, AVENDO, COSI’, VIOLATO IL VINCOLO ASSUNTO CON LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO ED ELUSO L’OBBLIGO DI ACCETTARE LA PIENA EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DEI SOGGETTI DELEGATI DELLA F.I.G.C.. Con nota del 21.4.10, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il soggetto sopra specificato per rispondere delle contestazioni ascritte. Con raccomandata a.r. del 04.5.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato al soggetto deferito la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 14.06.10, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché il Sig. Labrecciosa Matteo, il quale chiedeva, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., l’applicazione della sanzione concordata con la Procura nella seguente misura inibizione di mesi cinque e giorni dieci. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli artt. 23 e 24 C.G.S. DELIBERA di infliggere al Sig. Labrecciosa Matteo l’inibizione di mesi cinque e giorni dieci. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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