COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FAVALE 1980 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOSTI VITTORIO FINO AL 31.12.12 ADOTTATA DAL G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FAVALE 1980 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE TOSTI VITTORIO FINO AL 31.12.12 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE / MUTIGNANO, DISPUTATA IL 02.06.10 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “D”. (C.U. N° 70 del 3.06.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Favale 1980 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perchè il calciatore Tosti, espulso per doppia ammonizione, aggrediva l’arbitro con una mano al collo, provocandogli forte dolore e lo spintonava bruscamente, desistendo solo per il comportamento dei propri compagni. La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendo che il proprio tesserato si era limitato ad aggredire verbalmente il direttore di gara, con la conseguenza che la sanzione inflitta doveva essere considerata spropositata rispetto alla reale entità dei fatti. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il Tosti aveva avuto una reazione inconsulta alla decisone di espulsione, stringendolo al collo per circa due/tre secondi e provocandogli una sensazione di dolore con mancanza di respiro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in considerazione della gravità del comportamento tenuto dal calciatore, peraltro senza una motivazione che potesse giustificare una reazione di tale genere e con il serio pericolo che lo stesso gesto avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi in danno del direttore di gara. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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