COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RAIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE KRASNIQI AMIR FINO AL 31.10.10 ADOTTATA DAL G.S. IN

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 24/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. RAIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE KRASNIQI AMIR FINO AL 31.10.10 ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIS PIANELLA 90 / RAIANO, DISPUTATA IL 09.05.10 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 65 del 13.05.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Raiano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perchè il calciatore Krasniqi Amir, nel contestare una decisione dell’arbitro, gli calciava violentemente contro il pallone senza colpirlo, rivolgendogli, nella circostanza, reiterate ingiurie; inoltre, nell’allontanarsi dal terreno di gioco a seguito di espulsione, rivolgeva gesti gravemente osceni nei confronti del pubblico. La società Raiano ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendo che il calciatore Krasniqi Amir aveva calciato il pallone quale gesto di dissenso nei confronti della decisione arbitrale, mentre nulla ha dedotto circa il comportamento tenuto dal proprio tesserato all’uscita del terreno di gioco. L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti, precisando che nell’allontanarsi dopo l’espulsione, il calciatore aveva mostrato le sue parti intime al pubblico. In sede di audizione, l’appellante ha ribadito la circostanza che il calciatore non avrebbe scagliato il pallone contro l’arbitro, ma in aria, in segno di dissenso per la decisione adottata dallo stesso arbitro ed ha insistito per la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. A prescindere dalla circostanza se il pallone sia stato o meno indirizzato nei confronti del direttore di gara, e se sia stato effettivamente colpito, appare certamente grave il successivo comportamento tenuto dal calciatore, il quale, mostrando le sue parti intime all’indirizzo del pubblico, avrebbe potuto provocare una reazione inconsulta e con conseguenze facilmente immaginabili. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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