COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NR.131 dellA Società S.S. ORATORIO SAN FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 del 03 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO NR.131 dellA Società S.S. ORATORIO SAN FRANCESCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 153 del 20.05.2010 (omologazione del risultato della gara di Calcio a 5 Serie C1 del 15.05.2010 C.T. Maestrelli Calcio a 5 – Oratorio San Francesco, ammenda di € 150,00, squalifica fino al 31.12.2012 del calciatore IAQUINTA Saverio) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, nonché i due direttori di gara; RILEVA Il reclamo non può trovare accoglimento. In particolare, riguardo l'episodio della espulsione del calciatore Fortugno Paolo, che sarebbe rimasto in campo dopo il provvedimento di espulsione prendendo parte ad una azione di gioco, per essere allontanato dall'arbitro dopo circa due minuti a seguito delle proteste dei calciatori della S.S. Oratorio San Francesco, i due direttori di gara hanno confermato quanto scritto in referto precisando che il calciatore Fortugno, dopo l'espulsione, era effettivamente rientrato in campo, ma a gioco fermo, ed era stato allontanato prima della ripresa della gara senza prendere parte al gioco. Non può avere rilievo nel presente procedimento la ripresa video prodotta a corredo del reclamo, in quanto non costituisce mezzo di prova che offre piena garanzia tecnica e documentale, tale da confutare il referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata ai sensi dell'art.35 del C.G.S.. Peraltro, detta norma prevede l'utilizzo da parte della giustizia sportiva delle riprese televisive o altri filmati “che offrano piena garanzia tecnica e documentale” al solo fine della irrogazione delle sanzioni disciplinari ai tesserati, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore della infrazione; ovvero limitatamente ai fatti di condotta violenta che non siano avvenuti sotto la percezione diretta dell'arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo. Rilevato che anche le altre sanzioni inflitte dal primo giudice nei confronti della società per responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tifosi, e nei confronti del calciatore Iaquinta Saverio responsabile di un gravissimo atto di violenza a fine gara ai danni del direttore di gara, sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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