COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 138 del Sig.D’ANGELO Michele(società Piscopio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 161 del 15 Giugno 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 138 del Sig.D'ANGELO Michele(società Piscopio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n°79 del 26.05.2010 (Squalifica fino al 26 maggio 2011) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara, a chiarimenti; RILEVATO -in via preliminare, che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il rapporto arbitrale quale fonte assoluta e privilegiata di prova, che non può essere disattesa per la negazione degli incolpati (v. art.35, comma 1.1, del C.G.S.); -che dal rapporto dell’arbitro della gara S.S.D. Real Paravati – A.C.D. Piscopio del 23.05.2010 (valevole per il Campionato Play Off 3a Cat.) risulta che al 21° del II tempo il calciatore D’Angelo Michele della società A.C.D. Piscopio colpiva il direttore di gara con un violento calcio alla coscia destra, causandogli un forte dolore. L'arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha affermato di aver riconosciuto chiaramente il D'Angelo quale autore dell'atto di violenza ai suoi danni, in quanto il calciatore suddetto era posizionato difronte all'ufficiale di gara in questione. Ritenuta la squalifica fino al 26.05.2011, adottata dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore di che trattasi (cfr. C.U. n.79 del 26.05.2010 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia), congrua ed adeguata ai fatti verificatisi; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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