COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ALLOU JAOUAD, tess. A.C.D. Perticara

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ALLOU JAOUAD, tess. A.C.D. Perticara, sig.ra FRANCESCHETTI GLORIA, Pres. A.C.D. Perticata, A.C.D. PERTICARA – camp. I^ cat. e A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO – camp. II^ cat. Con nota 26.4.2010 n. 7078/543, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.ALLOU JAOUAD, tess. A.C.D. Perticara, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C.D. Perticara, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Bagno di Romagna Calcio; - la sig.ra FRANCESCHETTI GLORIA, Presidente A.C.D. Perticara, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Allou Jaouad, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.C.D. PERTICARA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il calc. ALLOU comunica che, non conoscendo bene la normativa, non avendo dato la disponibilità e non avendo ricevuto convocazione dall’A.S.D. Bagno di Romagna, credendo di essere stato svincolato da quest’ultima, firmava, in tutta buona fede, la richiesta di tesseramento per l’A.C.D.Perticara. L’A.C.D. Perticara conferma quanto dichiarato dal giocatore e, tuttavia, fa presente che l’errore della richiesta di tesseramento venne subito rimediato. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ALLOU JAOUAD, la inibizione per mesi 1 della sig.ra FRANCESCHETTI GLORIA, l’ammenda di € 400 per l’A.C.D. PERTICARA e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ALLOU JAOUAD e dalla sig.ra FRANCESCHETTI GLORIA, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ A.C.D. PERTICARA; - preso atto che il calc. ALLOU JAOUAD risulta regolarmente tesserato, dal 31.8.2009, per l’A.C.D. PERTICARA; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ALLOU JAOUAD la squalifica per 1 giornata di gara, alla sig.ra FRANCESCHETTI GLORIA, Presidente dell’A.C.D. Perticara, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO di € 100 ed all’A.C.D. PERTICARA l’ammenda di € 300.
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