COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FRANCESCONI GIANLUCA, tess. A.S.D. F

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. FRANCESCONI GIANLUCA, tess. A.S.D. F.C. Real San Prospero, sig. TESAURI ORESTE, Pres.U.S.D. Puianello, U.S.D. PUIANELLO –camp. I^ cat. e RIESE S.C.R. – camp. II^ cat. Con nota 29.4.2010 n. 7268/544, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.FRANCESCONI GIANLUCA, tess. A.S.D. F.C. Real San Prospero, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’U.S.D. Puianello, mentre era ancora tesserato per la società Riese S.C.R.; - il sig. TESAURI ORESTE, Presidente U.S.D. Puianello, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Francesconi Gianluca, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società RIESE S.C.R., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società U.S.D. PUIANELLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il calc.Francesconi comunica che, al momento della firma del tesseramento con il Puianello, pensava, in tutta buona fede, di essere svincolato e chiede che gli venga irrogata la sanzione minima. L’U.S.D. PUIANELLO fa presente che il calc. Francesconi aveva detto di essere stato svincolato e, in buona fede, venne fatta la richiesta di tesseramento. La RIESE S.C.R. non si rende conto del suo coinvolgimento nella pratica. Aveva emesso regolare lista verde di trasferimento per il Real San Prospero e non era a conoscenza della richiesta di tesseramento del giocatore per l’U.S.D. Puianello. Ritiene di essere del tutto estranea a quanto accaduto. Il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. FRANCESCONI GIANLUCA, la inibizione per mesi 1 del sig. TESAURI ORESTE, l’ammenda di € 400 per l’U.S.D. PUIANELLO e l’ammenda di € 150 per La RIESE S.C.R.. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. FRANCESCONI GIANLUCA e dal sig. TESAURI ORESTE, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la RIESE S.C.R. e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’ U.S.D. PUIANELLO; - preso atto che il calc. FRANCESCONI GIANLUCA risulta regolarmente tesserato, dal 18.9.2009, per l’A.S.D. F.C. REAL SAN PROSPERO; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. FRANCESCONI GIANLUCA la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. TESAURI ORESTE, Presidente dell’U.S.D. Puianello, la inibizione per mesi 1, alla RIESE S.C.R. l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. PUIANELLO l’ammenda di € 300.
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