COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. MOSSINI MICHAEL, te

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 03/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. MOSSINI MICHAEL, tess. A.S.D. Palanzano Valcedra, sig. CARRETTI ENRICO, Segretario A.C.D. Gattatico, A.C.D. GATTATICO – camp. I^ cat. e A.S.D. TEAM FRONTIERA – camp. II^ cat. Con nota 26.4.2010 n. 7072/541, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : -- il calc.MOSSINI MICHAEL, tess. A.S.D. Palanzano Valcedra, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.C.D. Gattatico, mentre era ancora tesserato per la società A.S.D. Team Frontiera; - il sig. CARRETTI ENRICO, Segretario con delega dell’A.C.D. Gattatico, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Mossini Michael, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società A.S.D. TEAM FRONTIERA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.C.D. GATTATICO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Segretario. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig. CARRETTI ha chiesto di essere sentito ed è presente all’odierno dibattimento. L’A.S.D. TEAM FRONTIERA informa di avere a suo tempo consegnata al calc. Mossini la lista verde; quello che poi ha fatto il giocatore non è di sua competenza. Ritiene, comunque, di essersi comportata in modo corretto, come sempre. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per giorni 20 (anzichè per mesi 1 come sanzione base) per il sig. CARRETTI ENRICO e nella ammenda di € 270 (anziché € 400 come sanzione base) per l’A.C.D. GATTATICO. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. MOSSINI MICHAEL con la squalifica per 1 giornata di gara ed all’A.S.D. TEAM FRONTIERA con l’ammenda di € 150.. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. CARRETTI ENRICO e l’A.C.D. GATTATICO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., - preso atto che il calc. MOSSINI MICHAEL risulta regolarmente tesserato, dal 22.1.2010, per l’A.S.D. PALANZANO VALCEDRA; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere al sig. CARRETTI ENRICO la inibizione per giorni 20, all’A.C.D. GATTATICO l’ammenda di € 270, all’A.S.D. TEAM FRONTIERA l’ammenda di € 100 ed al calc. MOSSINI MICHAEL una giornata di squalifica.
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