COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE E DAL PROCURATORE FEDERALE VICARIO a carico s

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE E DAL PROCURATORE FEDERALE VICARIO a carico sigg. CAPELLI GIANPAOLO, già amministratore unico Soc. A.C. Imolese s.r.l. e FINI LUCIANO, già amministratore unico Soc. A.C. Imolese s.r.l. Con nota 23.4.2010 n. 7036/124, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Vicario, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - hanno deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig.CAPELLI GIANPAOLO, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto dal 26.3.2007 al 17.4.2008, data della sentenza dichiarativa di fallimento, la carica sociale di amministratore unico della società A.C. IMOLESE s.r.l.; - il sig. FINI LUCIANO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F., avendo ricoperto la carica di amministratore unico della società A.C. IMOLESE s.r.l. dall’8.6.2005 al 15.6.2006, la carica di liquidatore dal 15.6.2006 al 22.8.2006 e di amministratore unico dal 22.8.2006 al 26.3.2007. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig. Fini ha chiesto di essere sentito ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per anni 5 dei sigg. CAPELLI GIANPAOLO e FINI LUCIANO. Il sig. FINI ammette di aver ricoperto incarichi dirigenziali all’interno della società IMOLESE s.r.l. negli anni precedenti al fallimento della stessa, ciò, comunque, in perfetta buona fede non essendo a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 21 delle N.O.I.F. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dai sigg. CAPELLI GIANPAOLO e FINI LUCIANO, integrino le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere ai sigg. CAPELLI GIANPAOLO e FINI LUCIANO l’inibizione per anni 5.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it