COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. TONANI ALESSANDRO, tess. G.S. Fraor
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. TONANI ALESSANDRO, tess. G.S. Fraore, sig. CATTANI GIANLUCA, Presidente A.S.D. Combisalso, A.S.D. COMBISALSO – camp. I^ cat. e A.S.D. FRAORE – camp. II^ cat.
Con nota 10.5.2010 n. 7588/613, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc.TONANI ALESSANDRO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. G.S. Combisalso, mentre era ancora tesserato per la società G.S. Fraore;
- il sig. CATTANI GIANLUCA, Presidente A.S.D. G.S. Combisalso, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Tonani Alessandro, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società G.S. FRAORE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;
- la società A.S.D. G.S. COMBISALSO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. TONANI ALESSANDRO, la inibizione per mesi 1 del sig. CATTANI GIANLUCA, l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. COMBISALSO e l’ammenda di € 150 per il G.S. FRAORE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. TONANI ALESSANDRO e dal sig. CATTANI GIANLUCA, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il G.S. FRAORE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, dell’A.S.D. COMBISALSO;
- preso atto che il calc. TONANI ALESSANDRO risulta regolarmente tesserato dal 5.12.2009, per il G.S. FRAORE;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. TONANI ALESSANDRO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. CATTANI GIANLUCA, Presidente dell’A.S.D. G.S. Combisalso, la inibizione per mesi 1, al G.S.
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