COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. BRUNETTI NICOLAS, tess. Gruppo Pol. V

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 09/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. BRUNETTI NICOLAS, tess. Gruppo Pol. Vigne, sig. BATANI MAURO, Presidente A.S.D. Ronta F.C. – camp. I^ cat. e GRUPPO POL. VIGNE – camp. II^ cat. Con nota 10.5.2010 n. 7588/613, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc.BRUNETTI NICOLAS, tess. Gruppo Pol. Vigne, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Ronta F.C., mentre era ancora tesserato per la società Gruppo Pol. Vigne. - il sig. BATANI MAURO, Presidente A.S.D. Ronta F.C., della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Brunetti Nicolas, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società GRUPPO POL. VIGNE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società A.S.D. RONTA F.C., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti. Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA , dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. BRUNETTI NICOLAS, la inibizione per mesi 1 del sig. BATANI MAURO, l’ammenda di € 500 per l’A.S.D. RONTA F.C. e l’ammenda di € 150 per il GRUPPO POL. VIGNE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. BRUNETTI NICOLAS e dal sig. BATANI MAURO, integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per il GRUPPO POL. VIGNE e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, dell’A.S.D. RONTA F.C.; - preso atto che il calc. BRUNETTI NICOLAS risulta regolarmente tesserato dall’1.12.2009, per l’A.S.D. RONTA F.C.; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. BRUNETTI NICOLAS la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BATANI MAURO, Presidente dell’A.S.D. Ronta F.C., la inibizione per mesi 1, al GRUPPO POL. VIGNE l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. RONTA F.C. l’ammenda di € 300.
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