COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. GUIDETTI GUIDO, tess. A
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. GUIDETTI GUIDO, tess. A.S.D. Cerredolese, sig. PAGLIA MAURO, dirigente A.S.D. Cerredolese e A.S.D. CERREDOLESE – camp. I^ categoria
Con nota 31.5.2010 n. 8420/1597, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
-- il calc. GUIDETTI GUIDO, tess. A.S.D. Cerredolese, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6 e 22, commi 6 e 8, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva ad una gara valida per il campionato di I^ categoria-Girone B (Cerredolede – Puianello del 13.9.2009), malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del G.S. del C.R.E.R.;
- il sig. PAGLIA MAURO, dirigente della società A.S.D. CERREDOLESE, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6 e 22, commi 6 e 8, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara valida per il campionato di I^ categoria-Girone B(Cerredolede –Puianello del 13.9.2009), in cui dichiarava che il giocatore GUIDETTI Guido partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado detto calciatore non ne avesse titolo perché squalificato;
- la società A.S.D. CERREDOLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte ai propri tesserati.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. CERREDOLESE ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella ammenda di € 333 (anziché € 500 come sanzione base) per l’A.S.D. CERREDOLESE. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. GUIDETTI GUIDO con la squalifica per anni 2, al dirigente PAGLIA MAURO con la inibizione per anni 2, all’A.S.D. CERREDOLESE con la penalizzazione di 1 punto in classifica.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- sentito il rappresentante dell’A.S.D. CERREDOLESE che fa presente che il calc. GUIDETTI, tesserate per l’A.S.D. Cerredolese dal 20.10.2007, venne schierato in campo, nella prima giornata del campionato 2009/2010, ritenendo che potesse giocare, male interpretando, in tutta buona fede, una norma del regolamento : ritenevano che due ammonizioni portassero alla squalifica solo nelle gare di spareggio. A conoscenza della giusta interpretazione, il giocatore non è sceso in campo nella partita successiva a quella in cui, per errore, aveva preso parte..
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione amministrativa proposta per l’A.S.D. CERREDOLESE, con ordinanza per la stessa non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.;
- avute presenti le entità delle sanzioni comminate nel corso della corrente stagione, su reclamo di parte, per infrazioni analoghe ( 1 giornata di squalifica per il calciatore, 1 mese di inibizione per il dirigente accompagnatore ufficiale e perdita della gara per la società);
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere al calc. GUIDETTI GUIDO la squalifica per 2 giornate di gara, al dir. PAGLIA MAURO la inibizione per mesi 2 ed all’A.S.D. CERREDOLESE la penalizzazione di 1 punto nella classifica della stagione sportiva 2009/2010 e l’ammenda di € 333.
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