COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA OFANTINA LEX avverso squalifica per 4 giornate calc. S

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE RECLAMO PROPOSTO DA OFANTINA LEX avverso squalifica per 4 giornate calc. SANTANGELO FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 17 del 24.5.2010 gara CATANIA – OFANTINA LEX del 15.5.2010 La Società OFANTINA LEX, della quale è stato sentito un rappresentante, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “le asserite offese non sono state pronunciate, se non frasi mal interpretate dal I° assistente, che si rivolgeva in stretto dialetto catanese, evitando così di essere compreso. Viceversa il SANTANGELO, ed il tutto avveniva nelle vicinanze della squadra del Catania, protestava si animatamente, ma solo per contestare una improvvida segnalazione dell’assistente”. Richiamandosi a sanzioni di uguale entità disposte per comportamenti molto più scorretti, chiede l’annullamento del provvedimento e, in subordine, la sua riduzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’assistente che ebbe a segnalare l’infrazione, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il referto originario, dal quale si rileva che il calc. SANTANGELO, espulso dall’arbitro, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all’assistente ufficiale frasi offensive e scurrili; - ritenuto, comunque, che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc. SANTANGELO possa essere punito con una sanzione più contenuta d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. SANTANGELO FRANCESCO. Dispone per la restituzione della tassa versata in € 260.
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