COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO CITTA’ DI MONTALE RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN MICHELESE avverso squalifica al 30.9.2010 calc

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 23/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO CITTA’ DI MONTALE RECLAMO PROPOSTO DA A.C. SAN MICHELESE avverso squalifica al 30.9.2010 calc. AGYEMANG NORIS, CALABRESE CHRISTIAN, RUBESSI SIMONE e PALAZZOTTO MARCRELLO, inibizione al 15.7.2010 dir.acc.uff.GUAIANA MAURIZIO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 49 del 3.6.2010 gara COLOMBARO – SAN MICHELESE del 27.5.2010 L’A.C. SAN MICHELESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) il calc. AGYEMANG NORIS non era presente nell’elenco della partita nè come giocatore nè come dirigente; 2) per i calc. CALABRESE, RUBESSI e PALAZZOTTO “quattro mesi di squalifica ci sembrano veramente eccessivi, solamente per qualche offesa a fine gara”. “C’è scappata qualche offesa di troppo, ma senza che nessuno abbia tentato di picchiare l’arbitro, quindi non riteniamo giusta la lunga sanzione. Sicuramente i ragazzi non dovevano reagire con offese, ma la condotta dell’arbitro è stata altamente provocante e di scarso profilo professionale”, 3) “il ns. dirigente GUAIANA aveva fatto notare all’arbitro che c’era un inizio di gioco violento tra i giocatori” “Per fermare un’azione ha suscitato la segnalazione civile del dirigente ed a seguito di ciò è stato espulso con metodo poco ortodosso. L’arbitro metteva il viso a pochi centimetri da quello del sig. Guaiana urlando ‘vada fuori’ e sputando (involontariamente sul viso dello stesso. Solo a quel punto è partita qualche offesa da parte del sig. Guaiana”. La Commissione, - premesso che la posizione del calc. AGYEMANG NORIS non viene presa in esame in quanto già sistemata con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 51 del C.P. di Modena datato 17.6.2010; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) i calc. CALABRESE, RUBESSI e PALAZZOTTO, al termine della gara, tentavano di aggredire l’arbitro, al quale rivolgevano frasi offensive, coinvolgendo anche la di lui famiglia, e di minaccia di gesti molto gravi; 2) il dir. GUAIANA rivolgeva offese all’arbitro e, dopo la comunicazione dell’allontanamento dal terreno di gioco, si avvicinava all’arbitro, faccia a faccia, rivolgendogli minacce di gravi percosse; - valutato, comunque, che il comportamento messo in atto dai calc. CALABRESE, RUBESSI e PALAZZOTTO possa essere punito con una sanzione più ridotta, - visto l’ art. 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di ridurre al 15.9.2010 la squalifica dei calc. CALABRESE CHRISTIAN, RUBESSI SIMONE e PALAZZOTTO MARCELLO, confermando la inibizione al 15.7.2010 del dir.acc.uff. GUAIANA MAURIZIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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