COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della S.P. RIVE D’ARCANO (Play Out Prima Categoria) in merito alle squalifiche ed inibizione inflitte a suoi tesserati i

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 10/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO della S.P. RIVE D’ARCANO (Play Out Prima Categoria) in merito alle squalifiche ed inibizione inflitte a suoi tesserati in occasione della gara TARCENTINA – RIVE D’ARCANO del 23.05.10 (in C.U. n° 97 del 27.05.2010). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 97 dd 27.05.2010 il G.S.T. sanzionava alcune condotte dei tesserati della SP RIVE D’ARCANO come segue: infliggeva l’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 25/06/2010 al dirigente DELLA VEDOVA FULVIO. Infliggeva altresì la squalifica per sei gare effettive al calciatore ZUTTION DIMITRI Ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. con la seguente motivazione: “Perché, dopo il triplice fischio di chiusura dell’incontro, proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro e di un suo assistente; perché, dopo la notifica dell’espulsione, persisteva con le ingiurie verso il direttore di gara; perché, successivamente, si avvicinava all’arbitro stesso ed al suo assistente fino ad arrivare a circa un metro di distanza dagli stessi; in tale ultima circostanza, intervenivano due calciatori della soc. Tarcentina i quali hanno evitato che si verificasse il contatto fisico, in quanto lo Zuttion aveva più volte fatto il gesto di dare un pugno all’arbitro; perché lo Zuttion ha continuato ad insultare la terna arbitrale nel mentre quest’ultima stava imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi”; la squalifica per sei gare effettive al calciatore ZIRALDO FRANCESCO “Perché, dopo la fine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, inferiva volontariamente e non violento, da dietro e da breve distanza, un pugno, non di forte intensità, all’assistente dell’arbitro n. 2, colpendolo a metà della schiena; il pugno ha causato al predetto assistente soltanto un lieve momentaneo dolore e nessuna altra conseguenza gli é¨ derivata da tale fatto (la sanzione viene aggravata in quanto lo Ziraldo era il capitano della propria squadra - art. 73 N.O.I.F.)”; la squalifica per due gare effettive al tesserato PERSELLO ALEX.Con tempestivo reclamo la S.P. RIVE D’ARCANO, impugnava tali decisioni affermando che la gara non avrebbe avuto strascico alcuno se non fosse stata condizionata dall’atteggiamento “di sfida e di arroganza” del Direttore di Gara, esternato anche con espressioni gravemente incivili “in tutto l’arco della gara”. Poi entrava nel merito delle singole violazioni impugnate.Preliminarmente la C.D.T. deve evidenziare che ai sensi dell’art. 45 C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara e l’inibizione per dirigenti fino ad un mese; così non sarà ammissibile il reclamo per quanto riguarda l’inibizione inferiore al mese del dirigente DELLA VEDOVA Fulvio, così come la squalifica per due gare del calciatore PERSELLO Alex.Circa il caso specifico del calciatore ZUTTION, la reclamante evidenziava come la manifestazione del calciatore avverso l’operato dell’Arbitro si è limitata ad uno scontro dialettico in risposta all’ennesima provocazione del Direttore di Gara; quanto a ZIRALDO, ha affermato che lo stesso non avrebbe potuto fisicamente commettere la violazione ascrittagli in quanto non è entrato nel tunnel verso gli spogliatoi assieme alla terna arbitrale, soffermandosi qualche tempo di più sul campo di gioco. Chiedeva audizione avanti alla C.D.T.. All’udienza del 03.06.2010, preso atto della lettura del referto di gara, del supplemento degli assistenti, e dell’integrazione dell’assistente a richiesta del G.S.T., la reclamante riusciva a evidenziare come i referti presentassero alcune inspiegabili incongruenze. Entrambe le fattispecie vanno ridimensionate, per cui il reclamo è parzialmente fondato Quanto alla posizione ZIRALDO l’assistente ha verbalizzato che, rientrando dagli spogliatoi, questi gli avrebbe inferto un pugno alla schiena, senza particolari conseguenze lesive. Il G.S.T. gli chiedeva una integrazione della dichiarazione ricevendo conferma dall’assistente che il capitano gli avrebbe inferto “un pugno”, ma precisava “non violento”; secondo l’Ufficiale di Gara il colpo era stato arrecato “volontariamente”, ma ribadiva di essere stato colto di sorpresa, e di non aver percepito la dinamica del fatto. La C.D.T. deve ricordare che ex art. 35 C.G.S., il rapporto degli Ufficiali di Gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ma deve evidenziare l’illogicità della refertazione. Non esiste un “pugno” che sia “non violento”; così come è incomprensibile come l’assistente abbia percepito la volontarietà del gesto se non ne ha colto la dinamica. L’assistente, pur interpellato dal G.S.T., non ha saputo dare argomenti minimamente logici a suffragio di questa non convincente ricostruzione del fatto. La C.D.T., dovendo comunque considerare la refertazione dell’assistente come fonte privilegiata di prova, deve ritenere che l’assistente abbia ricevuto un colpo da tergo ad opera del capitano Ziraldo, ma che tale gesto sia consistito in una forma di irriverenza che ha portato a un contatto fisico privo di energia, senza conseguenze sostanziali; per cui il fatto deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 19/4 lett. a) quale atteggiamento non-violento ma irriguardoso nei confronti dell’assistente. Per costante giurisprudenza di questa C.D.T., il gesto irriguardoso che porti al contatto fisico con l’Ufficiale di Gara, va sanzionato con quattro gare di squalifica; nel caso concreto va inflitta una gara in più, come correttamente evidenziato dal G.S.T., essendo lo Ziraldo capitano, e quindi attendendosi da lui una condotta di assistenza agli Ufficiali. Anche il reclamo avverso la sanzione inflitta allo ZUTTION è parzialmente fondato. Infatti, il fatto che il calciatore abbia fatto il gesto di dare un pugno all’Arbitro, può rientrare nel concetto di plateale minaccia, e mancano nella descrizione a referto argomenti fattuali idonei a ritenere che il calciatore volesse effettivamente portare a compimento un gesto violento. Anche la presente fattispecie, pur plateale, rientra nell’ipotesi di cui all’art. 19/4 lett. a) quale condotta complessa, ingiuriosa ed irriguardosa. La sanzione potrà essere ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.- FVG dichiara inammissibile il reclamo limitatamente alle posizioni del dirigente DELLA VEDOVA Fulvio e del calciatore PERSELLO Alex; in accoglimento parziale del reclamo per gli altri capi, così riduce le sanzioni comminate dal G.S.T:quanto a ZIRALDO Francesco squalifica per cinque gare effettive;quanto a ZUTTION Dimitri squalifica per quattro gare effettive;dispone non addebitarsi la relativa tassa.
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